Le sezioni primavera accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
I bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono cominciare a frequentare solo dopo il compimento dei due anni.
Sono state istituite con l’articolo 1, comma 630, della legge 296/06:
Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni di età.
Tra il 2007 e il 2013 le sezioni primavera hanno funzionato come servizio educativo integrato associate a scuole dell’infanzia o asili nido grazie a diversi accordi assunti in Conferenza Unificata finché nel 2013 l’Accordo quadro n. 83/CU le ha messe a sistema e ne ha definito i criteri essenziali, dettando le linee di indirizzo per la loro attivazione.
A differenza dell’istituto dell’anticipo scolastico, le sezioni primavera hanno un progetto specifico dedicato secondo criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza a questa specifica fascia d’età.
Con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le sezioni primavera sono entrate nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.
SOGGETTI COINVOLTI
Per il funzionamento delle sezioni primavera vengono stipulate specifiche intese tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni.
Possono attivare sezioni primavera le scuole dell’infanzia statali e paritarie e i nidi d’infanzia gestiti direttamente dai Comuni o da soggetti convenzionati e autorizzati. Prima che una sezione primavera possa essere attivata, il Comune deve esprimere un parere vincolante sull’agibilità, la funzionalità e la sicurezza dei locali.
Le sezioni primavera possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NELLE GAE
Il D.lgs 65/2017 con il quale le sezioni primavera sono entrate nel Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6, demandava a un provvedimento del MIUR la definizione delle modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall’anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera.
Il Decreto Ministeriale 335/2018 emanato a tal proposito ha stabilito che:
ai fini dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, è riconosciuto e valutato il servizio prestato, a partire dall’anno scolastico 2007/2008, nelle sezioni primavera […] a coloro che siano in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia“.
Il servizio viene valutato:
- Come anno scolastico intero, se hanno avuto una durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine dell’attività educativa (30 giugno), con l’attribuzione di 6 punti.
- Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni 1 punto, fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico.
Il servizio massimo attribuibile per anno scolastico non può quindi superare i 6 punti.
I servizi in questione possono essere altresì valutati come servizi non specifici ai fini dell’aggiornamento periodo delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie d’istituto di II fascia per l’insegnamento nella scuola primaria. In tal caso il punteggio viene dimezzato (quindi max 3 punti l’anno).
Ora, poiché com’è noto, nelle GAE un servizio può essere valutato solamente per una classe di concorso\tipologia di posto, l’aspirante potrà scegliere se far valutare il servizio nella graduatoria della scuola dell’infanzia (max 6 punti) oppure per quella della scuola primaria (max 3 punti).
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NELLE GPS
L’O.M. 60/2020 che ha disciplinato la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2022 ha previsto nelle allegate tabelle titoli che:
Il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 (specifico) per la scuola dell’infanzia e ai sensi del punto C.2 (aspecifico) nella scuola primaria.
Pertanto sarà valutato:
- come specifico nelle graduatorie della scuola dell’infanzia, 2 punti per ogni mese (per il primo mese sono sufficienti 16 giorni di servizio), fino a un massimo di 12 punti per l’anno scolastico.
- come aspecifico nelle graduatorie della scuola primaria, 1 punto per ogni mese (per il primo mese sono sufficienti 16 giorni di servizio), fino a un massimo di 6 punti per l’anno scolastico.
Diversamente dalle GAE, nelle GPS, lo stesso servizio viene valutato per tutte le graduatorie nelle quali l’aspirante è inserito.
Ad esempio, un servizio prestato per almeno 166 giorni sarà valutato 12 punti nelle graduatorie della scuola dell’infanzia e 6 punti nelle graduatorie della scuola primaria.
da obiettivoscuola