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Assistenti tecnici: accantonamento posti nelle scuole dove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero

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L’art. 4 comma 1 dello schema di decreto interministeriale sugli organici ATA per l’anno scolastico 2022/2023 prevede che:

Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, è accantonatoun pari numero di posti di assistente tecnico“.

Ciò significa che nelle scuole in cui sono presenti insegnanti ITP in esubero, si procede all’accantonamento di un numero corrispondente di posti di assistente tecnico. A tal fine, può essere prevista la non attivazione di tali posti ovvero, in alternativa, l’istituzione di posti di diversa area didattica.

Infatti, il comma 81 dell’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che:

 

allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.

Tale misura viene quindi giustificata dalla necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico.

Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.

A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l’I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l’a.s. 2022-23, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

 

Come dispone il comma 2 dello stesso decreto l’accantonamento dei posti non deve ingenerare a livello regionale situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.

I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’ITP incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

 

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da obiettivoscuola

Laurea Triennale - Scienze delle attività motorie e sportive L22

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