La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
Per quanto riguarda il personale ATA, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL 29.11.2007:
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività di formazione.
Pertanto il personale ATA può partecipare:
- previa autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutare in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola.
- ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione oppure da università o enti accreditati.
- nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, con riferimento prioritario all’attuazione dei profili professionali.
Diversamente dal caso del personale docente, il contratto non prevede un limite massimo di giorni/ore fruibili per la formazione.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di servizio. Come sottolinea l’ARAN con l’orientamento CIRS49, qualora la partecipazione ai corsi di formazione avvenga al di fuori dell’orario di lavoro le ore aggiuntive prestate saranno considerate orario di lavoro da recuperare mediante riposi compensativi.
Le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ATA per partecipare ad un corso di formazione organizzato dal MIUR, devono essere considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi?
Ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola “il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. […]”
Pertanto, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ATA saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.