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Formazione: per finanziare gli incentivi previsti dalla riforma si prevede la riduzione dell’organico di potenziamento

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É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente la riforma del sistema di reclutamento della scuola secondaria e della formazione.

 

In questo articolo ci concentriamo sul pilastro della formazione.

Ricordiamo che trattandosi di un decreto legge, questo entra in vigore oggi (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). Nei prossimi giorni sarà presentato in una delle due camere per la conversione in legge dove dovrà essere convertito in legge (con modificazioni o meno) entro 60 giorni, pena la sua decadenza.

LA FORMAZIONE INCENTIVATA
La riforma prevede, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, l’attivazione di percorsi di durata almeno triennale da svolgersi fuori dall’orario di servizio in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente.

 

Il percorso prevede delle verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente deve dare dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti.

Nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.

In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l’anno successivo.

IL NUMERO DI ORE
La definizione del numero di ore aggiuntive è rimesso alla contrattazione collettiva. In prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale, essa ammonta ad almeno un’ora aggiuntiva nella scuola dell’infanzia e primaria e almeno due ore aggiuntive nelle scuole secondarie (di cui 15 ore annuali per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità docente).

LA RETRIBUZIONE

Lo svolgimento delle attività previste, ove le stesse siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.

Al fine di incrementare l’accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto a coloro che abbiano superato positivamente il percorso formativo. L’elemento retributivo non spetta nel caso in cui le ore aggiuntive siano state remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

L‘obiettivo è quello di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.

NELLA FASE TRANSITORIA
In fase di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale, il Comitato di valutazione dei docenti determina i criteri, tra i quali l’innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40% di coloro che ne abbiano fatto richiesta. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

 

FORMAZIONE SU BASE VOLONTARIA OPPURE OBBLIGATORIA?

L’accesso ai percorsi di formazione, avviene dall’anno scolastico 2023/2024, su base volontaria.
Tuttavia l’adesione diviene obbligatoria per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto collettivo.Laurea Triennale - Scienze delle attività motorie e sportive L22

CON QUALI RISORSE?
Il decreto prevede che per finanziare l’attribuzione dell’elemento retributivo una tantum venga istituto un Fondo per l’incentivo alla formazione e che questo venga finanziato mediante la razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata a partire dall’anno scolastico 2026/2027, in misura pari a:

  • 1.600 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027
  • 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028
  • a 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2028/2029
  • 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2029/2030
  • 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2030/2031

Tale riduzione sarà relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell’offerta formativa, nell’ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.

 

Per effetto di ciò la dotazione del fondo sarà pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

Il fondo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento.

La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia rimane finalizzata esclusivamente all’adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l’adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.

Per un approfondimento si veda anche questo articolo

 

VEDI IL DECRETO
VEDI ALLEGATO B

da obiettivoscuola

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