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Il diploma di scuola magistrale è titolo di accesso al TFA sostegno per la scuola dell’infanzia? Il Ministero dia direttive univoche alle università

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Salone dello Studente di cataniaIl DM 92/2019 detta i requisiti per l’accesso al percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

L’art. 3 comma 1 per quanto riguarda l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria indica quali titoli di accesso:

  • Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

IL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE
In generale occorre distinguere fra:concorso docenti in scienze motorie nella scuola primaria

  • il diploma conseguito presso le scuole magistrali al termine di percorsi triennali comprese le relative sperimentazioni.
  • il diploma conseguito presso gli istituti magistrali conseguiti al termine di percorsi quadriennali comprese le relative sperimentazioni.

I diplomi rilasciati dalle scuole magistrali, al termine di un corso di studi triennale, erano denominati diplomi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Successivamente, con l’entrata in vigore del D.L.vo 16-4-1994, n.297, i medesimi titoli di studio, ai sensi dell’art. 194, hanno assunto la denominazione di diplomi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.

Infatti, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs 297/1994 al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Per quanto detto, il diploma di scuola magistrale è abilitante per la sola scuola dell’infanzia e di conseguenza:

  • consente l’accesso alla I fascia delle GPS infanzia
  • permette la partecipazione ai concorsi per la scuola dell’infanzia
  • dovrebbe parimenti consentire di accedere anche al corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno).

IL CASO DEL CONCORSO STRAORDINARIO 2018
Già in occasione del Concorso Straordinario 2018, alcuni USR avevano inspiegabilmente escluso i diplomati della scuola magistrale dal concorso straordinario. La questione è stata poi risolta grazie all’intervento delle organizzazioni sindacali. Si veda qui.

I BANDI DEL TFA SOSTEGNO
Il DM 92/2019, nel definire i requisiti di accesso indica genericamente il “diploma magistrale”, espressione che può ricomprendere tanto i diplomi di istituto magistrale tanto quelli di scuola magistrale.

Orbene, alcuni bandi universitari indicano espressamente tra i requisiti di accesso anche il Diploma di scuola Magistrale (vedi, ad esempio l’Università di Bari). Altri bandi, pur non indicandolo espressamente, ne consentono l’accesso. Alcuni candidati ci segnalano università che non consentono l’accesso con il diploma di scuola magistrale o di essere stati esclusi dopo l’immatricolazione.

A tal riguardo occorre ricordare che già nel 2014, di fronte ai dubbi di qualche ateneo in merito alla possibilità di accedere con il diploma di scuola magistrale, il MIUR emanò la nota del 25.11.2014, prot. 16994 in cui si precisava che:

A fronte di alcuni quesiti pervenuti, si conferma che il titolo di accesso ai percorsi è rappresentato dall’abilitazione all’insegnamento per il relativo grado di scuola, a prescindere dalla modalità attraverso la quale detta abilitazione sia stata conseguita e dal titolo di studio di accesso alla stessa. In sostanza, qualsiasi titolo dia accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto, è, per ciò stesso, titolo di accesso alle procedure di selezione e ai relativi percorsi”.

Ricordiamo che nel 2014, quando la nota è stata emanata, l’accesso al percorso di specializzazione era consentito, per tutti i gradi di scuola solamente ai docenti abilitati. Il DM 92/2019 sotto questo profilo ha cambiato i requisiti di accesso per la scuola secondaria, consentendo l’accesso anche ai docenti non abilitati, ma ha mantenuto gli stessi requisiti per la scuola dell’infanzia e primaria. In altri termini la suddetta nota MIUR continua ad essere pienamente valida per infanzia e primaria.

Ad ogni modo, di fronte alle diversità interpretative da parte delle università sarebbe opportuno che il Ministero fornisse ancora una volta direttive univoche onde evitare disparità di trattamento fra i vari atenei. Non si capisce, infatti, come di fronte a una normativa di carattere nazionale ci possano essere interpretazioni diverse da parte degli atenei.

da obiettivoscuola

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