Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) si aggiorneranno nei prossimi giorni per il biennio 2022/23 e 2023/2024. Valutazione e dichiarazione titoli: le info utili.
GPS graduatorie 2022: BOZZA per primo inserimento e aggiornamento servizio e titoli. Requisiti di accesso, regole supplenze [PDF]
Domande
Gli aspiranti interessati presenteranno telematicamente, entro i termini indicati dal MI, domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento in una sola provincia, per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.
Ai fini dell’inserimento nella suddetta II o III fascia delle graduatorie di istituto, gli aspiranti presentano il modello di scelta delle sedi per la relativa fascia, contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS.
Titoli d’accesso
Tabelle titoli
Gli aspiranti saranno graduati nelle GPS di interesse sulla base dei punteggi derivanti dai titoli indicati nelle tabelle allegate all’OM, ossia:
- allegato A/1: tabella titoli prima fascia infanzia e primaria
- allegato A/2: tabella titoli seconda fascia infanzia e primaria
- allegato A/3: tabella titoli prima fascia secondaria di primo e secondo grado
- allegato A/4: tabella titoli seconda fascia secondaria di primo e secondo grado
- allegato A/5: tabella titoli prima fascia ITP
- allegato A/6: tabella titoli seconda fascia ITP
- allegato A/7: tabella titoli prima fascia sostegno
- allegato A/8: tabella titoli seconda fascia sostegno
- allegato A/9: tabella titoli prima fascia personale educativo
- allegato A/10: tabella titoli seconda fascia personale educativo
I titoli indicati nella sopra citate tabelle sono: titoli d’accesso; titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso; titoli di servizio (per la sola scuola secondaria: titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. Tali titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituto di sostegno e quindi nelle procedure di attribuzione delle relative supplenze).
Tempistica conseguimento titoli
I titoli valutabili sono quelli posseduti e conseguiti entro la data ultima di presentazione della domanda di partecipazione (per il servizio a.s. 2021/22 vedi successivamente).
Quanto ai titoli d’accesso, anch’essi da possedere entro la data di presentazione delle istanze, vi è un’eccezione relativa ai docenti che si abilitano/specializzano entro il 20 luglio e per quelli che hanno conseguito all’estero il titolo d’accesso e presentano domanda di riconoscimento entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tali aspiranti si inseriscono in prima fascia con riserva. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione per eventuali contratti di supplenza, tuttavia l’aspirante, in attesa dello scioglimento della riserva, è inserito nella fascia eventualmente spettante a pieno titolo.
Come dichiarare i titoli
Come leggiamo nella bozza dell’OM:
- ogni titolo (d’accesso; titoli accademici, professionali e culturali) può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS di inserimento;
- ogni titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’interessato, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi.
Riguardo al punto 2, riportiamo quanto chiarito dal MI con la nota del 22 luglio 2020, in occasione della costituzione delle GPS 2020/22, nella quale leggiamo:
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.
Ciascun servizio, dunque, stando alla nota succitata, va caricato in una sola graduatoria e non per ciascuna GPS di inserimento, come si legge invece nella bozza di OM (e come si legge anche nella precedente OM 60/2020). Attendiamo chiarimenti in merito da parte del MI, come avvenuto nel 2020.
Valutazione titoli servizio
Quanto alla valutazione dei titoli di servizio, secondo quanto leggiamo nella bozza di OM, precisiamo quanto segue:
- il servizio di insegnamento della religione cattolica/attività alternativa è valutato come servizio aspecifico;
- per servizio aspecifico (valutato la metà rispetto a quello specifico) si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado rispetto a quello per cui viene valutato;
- i servizi prestati con contratti atipici (non da lavoro dipendente), nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale, su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati per l’intero periodo secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente (il servizio è valutato ai soli fini dell’attribuzione del punteggio);
- il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici;
- il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici;
- il servizio di insegnamento prestato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, purché certificato dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia;
- il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, se prestati in costanza di nomina;
- il punteggio complessivo di servizio valutabile per ciascuna graduatoria, per ogni anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti.
La succitata nota del 22 luglio 2020, riguardo alla valutazione dei titoli di servizio, ha fornito ulteriori chiarimenti, di seguito riportati (trattandosi di una nota relativa al precedente biennio di validità delle GPS, ne attendiamo comunque conferma):
– il servizio prestato su sostegno è valutato come:
- servizio specifico nelle GPS sostegno dello specifico grado;
- servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
- servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
– il servizio prestato senza titolo di studio di accesso è valutato, esclusivamente se il predetto titolo è in possesso dell’aspirante al momento della presentazione della domanda;
– come eccezione rispetto al punto precedente, per quanto riguarda le GPS II fascia infanzia e primaria, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione – leggi qui per i requisiti d’access0) dagli studenti di SFP è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
– nelle GPS di I fascia infanzia/primaria e secondaria (in cui sono inclusi gli aspiranti abilitati) non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi per i quali è attribuito il punteggio aggiuntivo (al titolo d’accesso). Viceversa, può essere dichiarato nelle relative graduatorie il servizio prestato, durante la frequenza dei predetti corsi, su altre classi di concorso o posti comuni non ricompresi nel percorso di abilitazione, ovvero su sostegno per grado diverso (ad esempio: docente abilitato TFA secondaria di secondo grado, che abbia svolto servizio su sostegno nel primo grado, o docente di primaria che, durante la LM 85-bis, abbia svolto supplenze nella scuola secondaria).
Servizio a.s. 2021/22
Il servizio prestato nell’a.s. 2021/22, sebbene le domande si presenteranno nel corso dell’anno scolastico, può essere caricato per intero, nonostante non siano stati ancora cumulati i previsti 12 punti. Così, infatti, leggiamo nell’OM:
I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 4, lettera e). Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda.
Dunque:
- è possibile dichiarare il servizio non ancora svolto ma coperto da contratto [ciò riguarda chi ha un contratto: al 30/06, al 31/08, al termine delle lezioni ovvero con una data successiva al termine ultimo di presentazione delle domande; in tal modo si dà la possibilità di ottenere la valutazione dell’intera annualità 2021/22 – ricordiamo che per annualità di servizio si intende un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni (sono sufficienti per i 12 punti 166 giorni) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio ovvero sino al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia)];
- lo svolgimento del servizio sarà successivamente confermato con apposita domanda (da presentare secondo modalità e tempistiche successivamente comunicate dal MI);
- in caso di mancata conferma di svolgimento del servizio, la valutazione del medesimo è ricondotta alla data di presentazione della domanda (dunque si valuterà sino al termine ultimo di presentazione dell’istanza).
Docenti già inseriti in GPS
Domande conferma
Agli aspiranti già inclusi nelle GPS biennio 2020/2022, che presentino domanda di conferma per la medesima tipologia di posto e/o classe di concorso (per la stessa o diversa provincia), è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del predetto biennio, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche, conseguenti alle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.
Domande aggiornamento
I docenti già inclusi nelle GPS biennio 2020/22, che aggiornino la propria posizione, aggiungono:
- i titoli e i servizi conseguiti dopo il 6 agosto 2020 (termine ultimo di presentazione delle domande di iscrizione alle GPS del suddetto biennio) ed entro il termine ultimo di presentazione delle domande (per il servizio a.s. 2021/22 vale quanto detto sopra);
- eventuali titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la citata data del 6 agosto 2020.
Dunque vanno dichiarati soltanto i nuovi titoli conseguiti ovvero già posseduti ma non dichiarati precedentemente.
Titoli da certificare
I titoli, di cui viene chiesta la valutazione, vengono dichiarati nell’istanza senza produrre alcuna certificazione. Sono, invece, presentati/certificati:
- i titoli di studio conseguiti all’estero;
- la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- i servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.…. così come pubblicato oggi, 27 aprile, da orizzontescuola (fonte notizia)
N.B.: quanto detto in base alla bozza di OM, per cui potrebbe essere soggetto a modifiche.
Graduatorie GPS 2022/24: per quali supplenze, requisiti d’accesso, come si presenta la domanda. FAQ