Con il termine “Congedo parentale” (ex astensione facoltativa dal lavoro) si intende il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.
A chi spetta e per quanto tempo
- Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
- Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al congedo di maternità della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
- Qualora vi sia un solo genitore (a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
- Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. nel caso di madre casalinga o di padre disoccupato).
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (es. padre 5 mesi e madre 6 mesi).
Trattamento Economico
In generale, l’art. 32 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce quanto segue:
- Per i periodi di congedo parentale ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore se si tratta di figli affidati o adottati).
- Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi oppure per quelli fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
- I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.
La retribuzione dei primi 30 giorni di congedo parentale per il comparto scuola
Per quanto concerne il comparto scuola, il CCNL del lavoro del 29 novembre 2007 prevede una disciplina di maggior favore in quanto l’art. 12, comma 4 statuisce che:
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Secondo l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni):
- I primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino (Sul punto si veda però anche la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 216 del 4 settembre 2018 secondo cui i primi 30 giorni di congedo parentale devono essere retribuiti al 100% entro i 12 anni del bambino). Sul punto si veda questo articolo.
- Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’8° anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
- Dopo l’ottavo anno di età non è dovuto nessun indennizzo.
Sul punto però si registrano delle sentenze di orientamento diverso con le quali è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione dei primi 30 giorni fino ai 12 anni di età del bambino.
MATURAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Ai sensi della generale normativa recata dal comma 5 dell’art. 34 del D. Lgs. 151/2001, tutti i periodi di congedo parentale, indipendentemente dall’aspetto retributivo, sono computati ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
Pertanto, anche il periodo di congedo parentale non retribuito viene computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (punteggio nelle graduatorie, servizio ai fini della mobilità, ricostruzione di carriera, ecc.). Ciò avviene in deroga rispetto alla regola generale per cui tutte le assenze\periodi non retribuiti non permettono la maturazione dell’anzianità di servizio.
LA MATURAZIONE DELLE FERIE
Per quanto invece riguarda le ferie, l’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007 ha disciplinato in melius i congedi parentali per il personale del comparto, stabilendo al comma 4 che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni – valutati ai fini dell’anzianità di servizio e retribuiti per intero – non riducono le ferie.
Pertanto, come chiarito dall’ARAN:
- i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie.
- i periodi di congedo non retribuiti o retribuiti al 30% non concorrono alla maturazione delle ferie in quanto tale effetto è escluso direttamente dalla legge.
I congedi parentali retribuiti al 30% di cui al d.lgs. n. 151/2001 sono ricompresi tra le assenze parzialmente retribuite che non riducono il periodo di ferie?
Di norma, il diritto alle ferie non matura nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, salvo diversa espressa previsione di legge o della contrattazione collettiva.
Ai sensi dell’art 34, comma 5, del d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”
L’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007 ha disciplinato in melius i congedi parentali per il personale del comparto, stabilendo al comma 4 che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni – valutati ai fini dell’anzianità di servizio e retribuiti per intero – non riducono le ferie.
Pertanto, si può concludere che solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e che per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.