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Personale ATA: pausa di lavoro obbligatoria se l’orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore. 10 o 30 minuti? [Orientamento ARAN]

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L’istituto della pausa dal lavoro è disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, secondo il quale:

 

qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

Nella suddetta ipotesi, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa […] di durata non inferiore a dieci minuti […]”.

In merito, come sottolinea l’orientamento ARAN, si osserva che la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che la pausa, così come il diritto alle ferie o al riposo settimanale – in quanto utile al recupero psico-fisico della persona – sono diritti del lavoratore ai quali egli stesso non può rinunciare e sono inderogabili dal datore di lavoro.

 

Sotto il profilo contrattuale, l’art. 51, comma 3, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, con riferimento al personale ATA ha stabilito che l’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore e che:

 

 

se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.  Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate emerge che in presenza di un’articolazione dell’orario giornaliero pari a 7 ore e 12 minuti continuativi è obbligatorio prevedere una pausa di 30 minuti.

Al contrario, in presenza di un orario superiore alle 6 ore ma inferiore alle 7 ore e 12 minuti, pur essendo la pausa sempre obbligatoria, è nella disponibilità del lavoratore scegliere se effettuare una pausa di 10 minuti (come previsto dal d.lgs. n. 66 del 2003) o di chiedere che la stessa sia portata a 30 minuti.

VEDI ORIENTAMENTO ARAN

da obiettivoscuola

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