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Riforma del reclutamento: percorsi di abilitazione a numero chiuso, 60 CFU e concorso. La bozza del decreto.

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università telematica 2021 - 2022Nei giorni il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha illustrato alle forze politiche e alle organizzazioni sindacali la bozza della riforma del reclutamento e della formazione del personale docente, uno dei punti previsti dal PNRR.

La bozza prevede due grandi pilastri: quello del reclutamento per i docenti della scuola secondaria e quello della formazione.  Di seguito di occupiamo della parte relativa al reclutamento.

Va subito sottolineato come si tratta ancora di una bozza che è suscettibile di numerose modifiche sia prima che venga sottoposta all’attenzione del Consiglio dei Ministri sia durante l’inevitabile iter parlamentare di conversione in legge, tanto più che i sindacati e varie forze politiche hanno sollevato pesanti critiche.

ACCESSO AL RUOLO TRAMITE CONCORSO
La riforma prevede che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un  concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. Il concorso verrà indetto su base regionale o interregionale.

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Per l’accesso al concorso sono previsti 3 percorsi:

  • Il percorso a regime che prevede prima il conseguimento dell’abilitazione e poi il superamento del concorso.
  • Solo fino al 31 dicembre 2024, il percorso per chi ha già conseguito 30 CFU ma non ha ancora conseguito l’abilitazione.
  • Il percorso per i precari storici con 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici.

PERCORSO A REGIME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
Il percorso a regime prevede la possibilità (non l’obbligo) di conseguire, già durante il percorso di laurea (3+2 oppure a ciclo unico), i 60 CFU necessari per conseguire l’abilitazione, di cui una parte di tirocinio diretto svolto nelle scuole.

Tale percorso sarà organizzato dagli atenei attraverso i centri universitari di formazione iniziale e in stretta relazione con il sistema scolastico.

Al termine del percorso d’istruzione, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, è prevista una prova finale comprendente una lezione simulata.

In sostanza vengono ripristinati percorsi di abilitazione universitari (stile SSIS, TFA) a cui potranno accedere, su base volontaria, coloro che sono interessati all’insegnamento.

La novità rispetto al passato è che potranno parteciparvi, non solo tutti coloro che sono già in possesso del titolo di studio necessario, ma anche coloro che stanno frequentando la laurea magistrale o gli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. In questa ipotesi, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.

I percorsi in questione, similmente a quanto avveniva per la SSIS e il TFA, saranno a numero chiuso. Infatti, come dispone l’art. 2 bis comma 2 della bozza di decreto, il Ministero dell’istruzione stimerà e comunicherà al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e impedisca in generale, in singole regioni, su specifiche classi di concorso una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione.

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Il percorso di abilitazione consisterebbe in un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze sia teoriche sia pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire la scuola dell’inclusione e dell’eguaglianza, che si conclude con prova finale comprendente una lezione simulata. Il percorso di abilitazione comprenderà un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto, in modo che vi sia una proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.

Al termine del percorso di abilitazione è prevista una prova finale, comprendente la lezione simulata, con il superamento della quale il docente conseguirà l’abilitazione all’insegnamento.

A regime quindi il sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli a tempo indeterminato sarebbe pertanto articolato in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo annuale di prova in servizio con valutazione conclusiva.

DOCENTI CON 30 CREDITI FORMATIVI
Sino al 31 dicembre 2024, potranno partecipare al concorso anche coloro che non hanno ancora conseguito i 60 CFU formativi e l’abilitazione, purché abbiano conseguito almeno 30 CFU di cui una parte di tirocinio diretto.
In tal caso, in caso di superamento del concorso, sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato part-time e completeranno il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento.

PRECARI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO
La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Pertanto, i precari con 3 anni di servizio alle spalle (negli ultimi 5) potranno partecipare al concorso seppur privi di abilitazione ma, in tal caso, qualora risultino vincitori del concorso, dovranno successivamente provvedere, durante il primo anno di immissione in servizio, all’integrazione della formazione iniziale (acquisendo 30 CFU) e al superamento della prova finale necessari all’abilitazione. Durante questo primo anno stipuleranno un contratto a tempo determinato e part time.

REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure
  • diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
  • titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso

Ê necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (salvo le due deroghe previste sopra ovvero il possesso di 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici oppure, fino al 31 dicembre 2024, il possesso di almeno 30 CFU).

Per i posti di insegnante tecnico-pratico sono requisiti di accesso:

  • il possesso della laurea, oppure
  • diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure
  • titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

É necessario altresì abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (salvo le due deroghe previste sopra ovvero il possesso di 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni scolastici oppure, fino al 31 dicembre 2024, il possesso di almeno 30 CFU).

IL PERCORSO PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO
La bozza prevede che costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella bozza si legge che “Il conseguimento del diploma di specializzazione conduce all’abilitazione all’insegnamento”.

In sostanza, il percorso per diventare insegnante di sostegno resterebbe sostanzialmente immutato. Al termine del percorso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno), i docenti conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento per “sostegno” (un modo per sancire la sostanziale equivalenza fra “abilitazione”\”specializzazione”) e tramite il concorso potranno accedere al ruolo.

ANNO DI PROVA E IMMISSIONE IN RUOLO
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

Sino al 31 dicembre 2024, i vincitori del concorso su posto comune, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter.

Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano partecipato alla procedura concorsuale in quanto aventi 3 annualità di servizio, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato part-time con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale dell’istituzione scolastica scelta e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti tirocinanti conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

Con successivo decreto sono altresì definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria, le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, comprendente una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione con riferimento ai vincitori del concorso.

I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. In caso di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di prova.

CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE
In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

VINCOLO TRIENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, UTILIZZAZIONE, SUPPLENZE
Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

VEDI LA BOZZA

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