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Personale ATA: in quali casi si può ridurre l’orario di lavoro a 35 ore settimanali

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L’orario di lavoro ordinario del personale ATA è di 36 ore settimanali. Tuttavia, l’art. 55 del CCNL 2007 comparto scuola prevede che:Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:

– Istituzioni scolastiche educative;

– Istituti con annesse aziende agrarie;

– Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

Dalla norma su citata risulta evidente la presenza di due condizioni, una oggettiva e l’altra soggettiva, necessarie affinché il dirigente scolastico possa individuare il personale Ata destinatario della riduzione dell’orario di lavoro.

La condizione oggettiva afferisce alla natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa o con annesse aziende agrarie) oppure alla strutturazione, nella scuola, dell’orario di servizio giornaliero del personale Ata superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi (ad esempio scuola aperta dalle ore 7:30 alle ore 19, con primo turno dalle 7:30 alle 13:30 e secondo turno dalle 13 alle 19).

 

La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, proprio a causa dell’ampliamento dei servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro “caricato” dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.

I turni rappresentano una tipologia lavorativa diretta a garantire la copertura massima dell’orario di servizio per specifica e definite funzioni e attività e si attua, qualora due o più dipendenti si avvicendano nel medesimo posto di lavoro in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio. Tale sistema orario, deve però avere carattere di generalità e di continuità e non può essere limitato a casi isolati o a rientri pomeridiani saltuari.

Rispetto a tali “gravosità”, ecco che la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali rappresenta una sorta di compensazione per il personale individuato.

A livello di singola istituzione scolastica, spetta alla contrattazione d’istituto la definizione del numero, della tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione.

 

Soltanto se si verificano simultaneamente i due presupposti oggettivi e soggettivi sopra descritti il dirigente scolastico potrà procedere alla individuazione del perso

nale Ata avente diritto alla riduzione dell’orario di lavoro, stante che è da escludersi, come ribadito anche dall’ARAN, che il beneficio in esame possa spettare indiscriminatamente a tutto il personale Ata a prescindere dalla valutazione delle singole posizioni individuali.

Infatti, la riduzione oraria dovrà essere eventualmente applicata solo nel plesso interessato e solo al personale coinvolto in più turni o scuole strutturate con più di 10 ore di servizio continuativo per almeno tre giorni alla settimana.

Sul punto è intervenuta anche la Ragioneria generale dello Stato con la nota prot. 73072 del 6 giugno 2006 secondo cui:

la possibilità di usufruire delle 35 ore settimanali non può che essere limitata al solo personale effettivamente adibito a regimi di orario articolato su turni o coinvolto in sistemi di orario caratterizzato da significative oscillazionidegli orari individuali e che la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano“.

 

Per quanto riguarda le “significative oscillazioni degli orari individuali”, l’ARAN ritiene che le stesse devono essere rilevanti e derivare dalla necessità di fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ovvero dall’impossibilità di operare una pianificazione dell’orario di lavoro. Anche in questo caso, tali situazioni non possono avvenire sporadicamente, ma devono verificarsi con continuità.

VEDI IL PARERE DELL’ARAN
VEDI LA NOTA DELLA RAGIONERIA 73072 DEL 6 GIUGNO 2006

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