Come ogni anno, con la sospensione delle lezioni, durante il periodo di Pasqua, si presenta il caso della proroga (o meno) del contratto dei supplenti con il conseguente riconoscimento economico del periodo di sospensione delle lezioni.A tal fine, occorre distinguere fra due diverse fattispecie che comportano rispettivamente la proroga o la conferma contrattuale.
IL CASO DELLA PROROGA
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 40 comma 3 del CCNL/ 2007 prevede:
… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Pertanto, se il titolare si è assentato ininterrottamente anche per tutto il periodo delle vacanze natalizie (sospensione delle attività didattiche), spetta la proroga del contratto a partire dall’ultimo giorno di lezione, e di conseguenza il pagamento dell’intero periodo delle vacanze, ai supplenti che hanno sostituito il titolare assente da almeno 7 giorni prima della sospensione delle lezioni e fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle stesse.
A tal fine, non rilevano le motivazioni sottostanti l’assenza (che potrebbero essere anche diverse) ma rileva unicamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell’anzianità di servizio.
Pertanto, il contratto di supplenza viene prorogato sia dal punto di vista giuridico che economico solo nel caso in cui si realizzino le condizioni sopra indicate e qualora l’assenza del titolare perduri per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, anche se con diverse motivazioni, come chiarito dall’ARAN, sia con un’unica richiesta che con più richieste presentate in successione.
Infatti, secondo l’ARAN:
Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
Nel caso in cui il diritto del supplente al pagamento del periodo di vacanza non emerga immediatamente all’atto della redazione del primo contratto, sarà necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo di sospensione delle lezioni con specifico contratto a parte (nota MIUR n.13650 del 18 dicembre 2013).
DOMANDA: Il titolare è assente dal 2/04 fino al 13/04 compreso (ultimo giorno di lezione) quindi da oltre 7 giorni dalla sospensione delle lezioni. Esibisce un certificato a partire dal 14/04 fino al 28/04 (quindi oltre 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni). Il supplente che l’ha sostituito fino al 13/04 che diritti ha?
RISPOSTA: Il supplente avrà inizialmente un contratto fino al 13 aprile. Il 20 aprile, giorno di ripresa delle lezioni, la scuola, in riferimento all’art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 20/04 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo il 20 di aprile. Al supplente quindi spetterà la copertura contrattuale per tutto il periodo di sospensione delle lezioni, che sarà valido ai fini giuridici ed economici.
N.B.: L’art. 40 comma 4 del CCNL trova applicazione quando l’assenza del titolare copre anche il periodo di sospensione delle lezioni. Al contrario, se il docente titolare non dovesse rinnovare l’assenza e dovesse rientrare in servizio (anche solo formalmente) in modo tale da non coprire anche il periodo di sospensione delle lezioni, allora il supplente non avrà diritto alla proroga contrattuale. Al più, se il titolare si dovesse assentare nuovamente al rientro delle lezioni, si avrà diritto alla conferma del contratto ma con decorrenza a partire da tale data.
LA CONFERMA CONTRATTUALE
Potrebbe verificarsi anche il caso della sola conferma del contratto senza riconoscimento del periodo di sospensione delle lezioni.
L’art. 13, comma 12 dell’O.M. 60/2020 prevede:
nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
In questo caso spetta al supplente la sola conferma dell’incarico e la sottoscrizione di un nuovo contratto, senza riconoscimento economico e giuridico del periodo di sospensione delle lezioni.
Diversamente dal caso precedente, se il titolare non si è assentato ininterrottamente da almeno 7 giorni prima l’inizio della sospensione delle lezioni e fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni, non spetterà la proroga contrattuale. Tuttavia, se il titolare già assente nel periodo precedente alla sospensione delle lezioni, si riassenta nuovamente al rientro, al supplente spetterà la “conferma contrattuale” e non si darà luogo a nuova convocazione del supplente.
Esempio: Il titolare è assente dal 10/04 fino al 13/04 compreso (ultimo giorno di lezione) quindi da meno di 7 giorni dalla fine delle lezioni. Alla ripresa delle lezioni (20 aprile) il titolare si assenta nuovamente (per stessa o altra motivazione). In tal caso, non si verificano le condizioni per la proroga, ma il supplente avrà diritto alla conferma contrattuale, con la sottoscrizione di un nuovo contratto a partire dalla ripresa delle lezioni.
da obiettivoscuola