Può accadere che nella scuola, a causa soprattutto del calo delle iscrizioni degli alunni, si verifichi una contrazione dell’organico.
La riduzione dell’organico può essere determinata anche da altre cause quali il ridimensionamento della rete scolastica (aggregazioni, fusioni fra scuole, ecc.).
Per questo motivo annualmente vengono stilate le graduatorie interne d’istituto che hanno proprio lo scopo di individuare i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione. Chiaramente il docente in questione verrà trasferito (a domanda o d’ufficio) in un’altra scuola della provincia in questione.
TRE DIVERSE POSSIBILITÀ
Tutti i docenti individuati come perdenti posto, possono:
- Presentare normale domanda di trasferimento volontaria (anche prima della comunicazione relativa alla perdita del posto), partecipando alle operazioni di mobilità al pari di tutti gli altri docenti.
- Presentare domanda di mobilità condizionata.
- Partecipare alla mobilità d’ufficio qualora non presenti domanda di mobilità (condizionata o non condizionata oppure non venga soddisfatta in nessuna delle preferenze espresse).
La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
LA NUOVA DOMANDA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata in seguito alla comunicazione che accerta la soprannumerarietà sostituisce integralmente quella precedente.
In questo modo, qualora nel corso delle operazioni di mobilità si dovesse liberare il posto nella scuola di titolarità, la domanda di mobilità non verrà presa in considerazione e il docente verrà riassorbito nella scuola medesima. Per condizionare la domanda è necessario rispondere negativamente all’apposita domanda contenuta nell’apposita casella del modulo della domanda di trasferimento.
La presentazione della domanda di condizionata presenta diversi vantaggi:
- innanzitutto qualora il docente non intenda spostarsi dalla scuola di titolarità, la domanda condizionata consente di rimanere in questa scuola se nel corso delle operazioni di mobilità si determini una disponibilità di posti (es: un altro docente ha chiesto ed ottenuto volontariamente il trasferimento in altra scuola e il docente perdente posto può essere riassorbito nella scuola);
- in secondo luogo, in caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera comunque come trasferito d’ufficio e di conseguenza non si perde il punteggio della continuità su scuola o su comune.
- infine, il docente trasferito a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario o, qualora la relativa cattedra o il posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell‘ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio.
In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente alla provincia di titolarità.
In sostanza la domanda condizionata è molto utile in tutti i casi in cui il docente intenda rimanere nella scuola di titolarità e intenda conservare il punteggio della continuità nonché il diritto a rientrare nella scuola con precedenza negli anni successivi.
Qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. In altri termini eventuali preferenze interprovinciali prevalgono rispetto alla permanenza nella scuola di titolarità.
Il trasferimento d’ufficio viene disposto qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o non condizionata) oppure, nel caso in cui nessuno dei posti richiesti sia disponibile.
I docenti soprannumerari vengono trasferiti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle.
La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti.
Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero alla provincia.
Il trasferimento d’ufficio determina gli stessi vantaggi della domanda di mobilità condizionata cioè il mantenimento del punteggio della continuità e il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio successivo.
Il docente individuato come perdente posto partecipa alla mobilità a domanda con il punteggio spettante per il trasferimento senza alcuna priorità rispetto agli aspiranti non sovrannumerari.
Nel caso in cui nella fase provinciale la domanda volontaria (o condizionata) non venga accolta o semplicemente non venga presentata avviene il trasferimenti d’ufficio con priorità, dapprima all’interno del comune in quanto il sistema assegna una sede d’ufficio, prima dell’effettuazione dei trasferimenti in ingresso nel comune.
Se in questa fase il soprannumerario non dovesse trovare alcuna sede disponibile nel comune di titolarità, allora verrà trasferito secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, che in questo caso avverrà con priorità rispetto a tutti gli altri trasferimenti della II fase (operazione A).