Casi in cui i precari impegnati in supplenze brevi continuano a percepire lo stipendio durante la sospensione delle attività didattiche.
Tra i temi più ricorrenti del mondo della scuola vi è quello del precariato e delle supplenze: in molti articoli abbiamo sottolineato come il fenomeno della supplentite caratterizzi il sistema scolastico del nostro Paese. Molti sono gli aspetti da considerare quando si parla di incarichi a tempo determinato: in vista delle prossime vacanze pasquali ricordiamo di seguito in quali casi i docenti precari continuano a percepire lo stipendio durante il periodo di sospensione delle attività didattiche
Proroga o conferma delle supplenze brevi
La prossima settimana avranno inizio le vacanze di Pasqua, la cui durata è di 7 giorni: in questo periodo cosa avviene ai docenti che sono impegnati in supplenze brevi? Continueranno a ricevere lo stipendio durante i giorni di sospensione delle lezioni? In primo luogo è bene ricordare che tra supplenze annuali, al 30 giugno o 31 agosto, e incarichi brevi vi sono alcune differenze: nel primo caso i docenti ricoprono un posto in organico di fatto su cui o il docente titolare è impiegato altrove (ad esempio assegnazione, utilizzazione, dottorato) o nessuno esercita la titolarità; nel secondo caso, invece, le supplenze si conferiscono su posti occupati da un titolare che, per un periodo più o meno lungo e per vari motivi, si assenta.
In questo secondo caso, l’esito della supplenza dipende dal docente di ruolo: se in concomitanza con un periodo più o meno lungo di vacanza decide di interrompere il proprio congedo, rientrando in servizio, il supplente potrebbe perdere l’incarico. Se ciò non dovesse avvenire, invece, avrebbe una proroga o una conferma del contratto a termine. Occorre ricordare che esiste differenza tra le due procedure, così come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 60/2020 e dall’art. 40, comma 3, e l’art. 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007: si ha proroga quando il titolare non rientra durante il periodo delle vacanze, non interrompendo la sua assenza. Le supplenze hanno invece conferma quando questo rientra in servizio e si assenta nuovamente il primo giorno di inizio delle lezioni, in questo caso vale a dire il 20 aprile.
Quando i supplenti ricevono stipendio durante le vacanze?
I docenti impegnati in supplenze brevi ricevono la retribuzione durante le vacanze solo in caso di proroga e in presenza di tre condizioni ben precise:
- Il docente titolare deve assentarsi almeno 7 giorni prima dell’inizio delle vacanze;
- Il titolare deve essere assente per tutto il periodo della pausa pasquale;
- Fermo restando i primi due punti, l’assenza del titolare si prolunghi per almeno 7 giorni successivi alla ripresa dell’attività didattica.
Considerando le prossime festività pasquali, quindi, dovranno verificarsi le seguenti condizioni:
- iniziando le vacanze il 14 aprile, l’assenza del titolare dovrà avere inizio almeno il 7 aprile;
- l’assenza dovrà perpetuarsi dal 14 al 19 aprile;
- dovrà prolungarsi almeno fino al 26 aprile: in questa circostanza, tuttavia, si prospetterebbe un altro ponte (24-25-26 aprile), in cui il docente titolare potrebbe decidere di sospendere il proprio congedo.
Alla compresenza delle suddette condizioni, il personale precario potrà ricevere sia lo stipendio, sia il conteggio dei giorni ai fini dell’anzianità di servizio per le supplenze svolte.