In quali casi I docenti precari non perdono le supplenze brevi dopo la sospensione delle attività didattiche durante le vacanze di Pasqua?
Tra pochi giorni avranno inizio le vacanze di Pasqua che, dopo quelle natalizie, costituiscono la pausa più lunga dalle attività didattiche in un anno scolastico: per la maggior parte dei calendari regionali, infatti, la sospensione dalle lezioni dura 7 giorni. In questo arco temporale, molti docenti titolari possono decidere di sospendere la propria assenza per evitare che i giorni di vacanza si accumulino al periodo di aspettativa, congedo, malattia: cosa succede in questo caso ai docenti precari impegnati con le supplenze brevi? Perdono l’incarico a tempo determinato o possono riceverne una proroga? Cerchiamo di fare chiarezza.
Supplenze brevi, i giorni di servizio svolto sono determinanti
Ancora una volta torniamo a parlare di docenti precari, di supplenze brevi e all’indeterminatezza che caratterizza il mondo del precariato. Molti gli aspetti problematici quotidiani che si devono fronteggiare, come il dover cambiare più scuole nell’arco di un anno, il ritrovarsi con classi nuove e colleghi diversi a distanza di poco tempo, il dover aspettare anche per mesi l’arrivo dello stipendio. Oltre a questi problemi, i precari che hanno ricevuto incarichi brevi devono fare i conti anche un altro aspetto: riuscire a svolgere un anno di servizio ai fini del punteggio in graduatoria.
Ricordiamo che si valuta come un anno di servizio il servizio svolto per almeno 180 giorni o prestato senza interruzioni dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche (per la scuola dell’infanzia) o alla fine delle operazioni di scrutinio.
La valutazione dell’anno di servizio si rivela, però, determinante anche per un altro motivo: come requisito alla partecipazione dei concorsi, infatti, si può richiedere l’aver svolto almeno tre annualità negli ultimi cinque anni, come per il caso del concorso straordinario. Molti docenti precari impegnati su supplenze brevi possono rimanerne esclusi a causa anche di pochi giorni per i quali non riescono a completare un’annualità.
Conferma o proroga dell’incarico
Considerati tutti questi aspetti, quindi, si capisce facilmente quanto sia determinante non interrompere l’incarico e che questo possa continuare anche dopo le vacanze di Pasqua. In quali casi i docenti otterranno la conferma o proroga della supplenze brevi? Il punto di riferimento normativo che disciplina il conferimento degli incarichi a tempo determinato è l’ordinanza ministeriale 60/2020.
L’art. 12, ai commi 11 e 12, dispone quanto segue: i supplenti ricevono la proroga della supplenza durante le vacanze solo se il titolare risulta assente anche durante il periodo di sospensione delle lezioni, senza soluzione di continuità. Se invece il titolare rientra in servizio durante il periodo di vacanza anche non in classe, assentandosi nuovamente al momento del rientro a scuola, il supplente avrà solo la conferma. In quest’ultimo caso, i supplenti quindi risultano licenziati il primo giorno di sospensione delle attività didattiche, per poi ottenere la conferma con l’inizio delle lezioni. In questo caso, quindi, i giorni di vacanza non si potranno conteggiare per il raggiungimento dell’anno di servizio: occorre pertanto prestare particolare attenzione alle procedure attivate dalle segreterie.
da scuolainforma