Il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce la possibilità di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea.
Università, da oggi, sarà di nuovo possibile iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente, in modo da non dover rinunciare ad un talento o a una passione: è stato abolito, infatti, il divieto, introdotto nel 1933. L’aula del Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge che introduce la possibilità di iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea. Il provvedimento ha avuto 178 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni.
Pittoni: ‘Ok a doppio corso di laurea, approvato in via definitiva il disegno di legge’
“Abbiamo approvato oggi in via definitiva il disegno di legge che sopprime il divieto d’iscrizione contemporanea a più corsi universitari e di istruzione superiore. Un divieto anacronistico – ha spiegato il senatore Pittoni – contenuto nel testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, che privava i nostri studenti di opportunità invece riconosciute agli studenti di altri Paesi, in particolare europei”.
Il senatore Mario Pittoni è il relatore del provvedimento oltre che responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. “La legge – ha precisato Pittoni – si fa carico dell’esigenza di favorire una formazione specialistica di carattere trasversale, che sia in grado di coniugare l’approfondimento universitario con una sempre maggiore flessibilità delle competenze e dei saperi.
Consentirà l’iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria (articolo 1) ovvero a due corsi di studio nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o a due corsi di studio presso le università e le istituzioni AFAM (articolo 2).
L’attuazione è demandata a distinti decreti del Ministro dell’università e della ricerca (articolo 4). Prevista anche la trasmissione alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione della legge e – conclude Pittoni – una valutazione dell’impatto della medesima (articolo 5)”.