L’avvocatura di Stato ha emanato un parere inviato agli uffici scolastici regionali inerente il regime normativo applicabile al personale docente, non vaccinato, in possesso della certificazione di guarigione, emesso a seguito di richiesta inoltrata da un Istituto scolastico.Il parere, che deriva dalla richiesta da parte di un istituto scolastico, esprime una posizione imperniata su un’interpretazione letterale dell’art. 4, co. 2, D.L. 44/2021, come novellato dal D.L. 24/2022.
Com’è noto, l’attuale normativa prevede la conferma dell’obbligo vaccinale fino al 15 giugno e che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle “attività didattiche a contatto con gli alunni“, con la conseguenza che il docente inadempiente potrà essere adibito “in attività di supporto alla istituzione scolastica“, vale a dire secondo la circolare ministeriale n. 620 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione in quelle funzioni comunque rientranti tra le mansioni del personale docente, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
La norma de quo stabilisce che l’obbligo vaccinale non sussista:
solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore […]”.
Deve ritenersi che nell’attuale contesto normativo l’adempimento dell’obbligo vaccinale sia condizione essenziale per il solo esercizio delle attività didattiche in senso stretto, implicanti un contatto con gli alunni, potendo comunque il rapporto di lavoro svolgersi per le restanti mansioni esercitabili, con i correlati e immutati oneri retributivi a carico dell’amministrazione.
Secondo il parere, a decorrere dal 1° aprile 2022, il personale docente privo di vaccinazione ma in possesso di una certificazione verde da guarigione non potrà essere in ogni caso sospeso dal servizio e dalla retribuzione, ma semmai solo dall’attività didattica, senza alcuna conseguenza disciplinare né economica.
Le stesse conclusioni, secondo il parere, devono estendersi anche al personale esentato dalla vaccinazione per “accertato pericolo pe la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore”. Infatti, sebbene non possa ritenersi giuridicamente inadempiente all’obbligo vaccinale dovrà comunque essere adibito ad attività diverse dall’insegnamento, atteso che la ratio del divieto di far svolgere le attività didattiche ai docenti non vaccinati è di prevenire il rischio per la tutela della salute e non già di sanzionare il lavoratore.
Il dato letterale – volendosi attenere alle posizioni espresse dall’Avvocatura – esclude, dunque, dall’esenzione dall’obbligo vaccinale i soggetti guariti, con conseguenze a dir poco paradossali: sia i guariti che gli esentati dovrebbero seguire la sorte degli inadempienti, non potendo svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni, svolgere attività di supporto con 36 ore settimanali ed essere sostituiti.
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da obiettivoscuola