Cosa accade dal 1° aprile al personale scolastico nel caso in cui sia privo o non voglia esibire la certificazione verde base, ovvero al rifiuto di eseguire test diagnostico antigenico o molecolare per accedere alle strutture scolastiche? A rispondere l’USR Veneto con una FAQ aggiornata il 1 aprile.
![Master per il completamento delle classi di concorso](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2021/08/master-completamento-classe-di-concorso-21-22-300x169.jpg)
L’art. 9-quinquies, c. 6 del DL n. 52/2021, come modificato dall’art. 6, c. 6 del DL n. 24/2022, stabilisce che il personale della pubblica amministrazione, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
![Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2023/12/Abilitazione-insegnamento-Orizzonte-Docenti-300x158.jpg)