Dal 21 marzo al 4 aprile sarà possibile presentare la domanda di aggiornamento\reinserimento per le GaE (Graduatorie ad esaurimento).
Ricordiamo preliminarmente che si tratta di graduatorie chiuse ai nuovi inserimenti e, pertanto, potranno presentare domanda solo coloro che risultano già inseriti oppure coloro che erano inseriti in precedenza ma che, a causa del mancato aggiornamento, erano stati cancellati (in questo caso sarà possibile presentare domanda di reinserimento).
Attenzione: Non bisogna fare confusione fra GaE, collegate alla I fascia delle graduatorie d’istituto e GPS che invece sono collegate alla II e III fascia delle graduatorie d’istituto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso:
- delle credenziali SPID, o, in alternativa,
- di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono, attraverso il percorso Argomenti e
Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle FAQ ufficiali. Una di queste riguarda in particolare il caso in cui il candidato non possa presentare domanda di aggiornamento\reinserimento tramite l’apposita funzione di istanze online in quanto viene restituito il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?
Come spiegato nella FAQ, questo messaggio può presentarsi in diverse circostanze:
- Quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GAE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a POLIS. In tal caso occorre rivolgersi all’ufficio scolastico provinciale che dovrà intervenire rettificando l’anagrafica.
- Quando l’aspirante non è già presente nelle GAE. Ricordiamo che le GAE sono chiuse a nuovi inserimenti a meno che l’aspirante sia in possesso di una sentenza o provvedimento cautelare che ne disponga l’inserimento. In tal caso l’aspirante dovrà presentare modello cartaceo all’ufficio scolastico di destinazione correlato dal provvedimento che ne dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE.
- Infine, potrebbe accadere che l’aspirante non sia presente nelle GAE ma, essendovi inserito precedentemente, avrebbe diritto al reinserimento. Qualora non risultino a sistema le condizioni per procedere automaticamente al reinserimento, occorrerà rivolgersi all’ufficio scolastico provinciale che effettuerà le necessarie verifiche. Se le verifiche daranno esito positivo, l’ufficio procederà al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda. Viceversa, se le verifiche non daranno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.
1. Domanda: Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?
Risposta: il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste ( non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva )” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:
quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis
In questo caso l’ufficio provinciale, verificato che l’anomalia è nel codice fiscale, deve utilizzare la funzione Reclutamento=>Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente ed Educativo=>Rettifica Anagrafica. Potrebbe non riuscire perchè lo stesso codice fiscale è presente nelle graduatorie d’istituto per altro identificativo. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà fare una richiesta AOL di modifica base dati.quando l’aspirante non è presente nelle GaE
In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. L’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo.quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento
In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio procede al reinserimento e questo comporterà la possibilità, per l’aspirante, di aggiornare la domanda
Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.