ROMA. Nella giornata di oggi, giovedì 18 marzo, l’Inps ha comunicato che dal 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, l’indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura strutturale e non necessiterà più di un rinnovo annuale.
I padri lavoratori dipendenti possono fruire stabilmente di dieci giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi cinque mesi di vita del figlio.
L’indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione.
Il beneficio è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento.
Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità. Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
I lavoratori dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Istituto, possono presentare domanda di congedo all’Inps sul sito www.inps.it, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06
164 164 da rete mobile o gli enti di patronato.
Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Inps.
Nella tabella a seguire è riportato il numero dei padri beneficiari per tipologia di congedo e
anno dal 2016 al 2021.
Lavoratori dipendenti del settore privato
Congedo di paternità
Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) e successive modificazioni
Numero di beneficiari padri per tipologia di congedo e anno
Anno Congedo obbligatorio * Congedo facoltativo**
2016 94.498 9.235
2017 108.494 870
2018 124.418 4.519
2019 135.687 3.715
2020 135.184 3.337
2021*** 155.458 2.782
Lavoratori dipendenti del settore privato
Congedo di paternità
Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) e successive modificazioni
Numero di beneficiari padri per tipologia di congedo e anno
(*) Nel congedo obbligatorio sono stati ricompresi quelli previsti dalla L.151/2001 (in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre)
(**) La Legge finanziaria per l’anno 2017 ha previsto la conferma del congedo obbligatorio ma non di quello facoltativo. I dati esposti, relativi all’anno 2107, si riferiscono a nascite 2016, per le quali la legge prevede la fruizione del congedo entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
(***) dati provvisori