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TFA Sostegno e requisiti di accesso: il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali CFU integrativi richiesti [Chiarimenti]

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Il DM 92/2019, modificativo del DM 249/2010, ha cambiato i requisiti di accesso al percorso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno).

REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Possono partecipare per la scuola dell’infanzia e primaria i docenti che siano in possesso di titolo abilitante per la scuola dell’infanzia e primaria e, in particolare di uno dei seguenti titoli:

  • laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

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REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA

Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono partecipare coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

  1. Titolo di abilitazione nello specifico grado (I grado, II grado).
  2. Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado (laurea + eventuali esami\CFU richiesti per accedere alla classe di concorso) + 24 CFU.
  3. Diploma ITP (Insegnante Tecnico Pratico)
  4. analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Dal possesso dei 24 CFU sono esonerati, ai sensi della nota n. 371182 del 13/08/2020 i docenti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione.

Inoltre, fino al 2024/2025 sono esonerati dal possesso dei 24 CFU anche gli insegnanti tecnico pratici. Infatti, i nuovi requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

BASTA LA LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO?
Per ciascun ordine\grado è necessario possedere un titolo di studio che permetta l’accesso ad almeno una classe di concorso di quel grado di istruzione.

Il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali esami\CFU integrativi richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente. Ricordiamo che i requisiti di accesso alle varie classi di concorso sono definiti dalle tabelle allegate al D.P.R. 19/2016 così come eventualmente modificate dalla tabella A dell’Allegato A al D.M. 259/2017.

Questo significa che per alcune lauree magistrali \ specialistiche \ vecchio ordinamento, non basta il semplice titolo di studio ma occorre verificare di possedere gli eventuali esami\CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso. Infatti, mentre alcune lauree danno accesso diretto ad alcune classi di concorso, per altre è necessario possedere dei requisiti integrativi (CFU\esami, titoli congiunti, ecc.).

Il DM 92/2019 richiama i requisiti di cui all’art. 5 comma 1 e 2 del D.lgs 59/2017 (decreto che disciplina i requisiti di accesso ai concorsi) laddove si afferma che costituisce titolo di accesso:Test di ammissione Columbus academy

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

Ne consegue, che la laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento dovrà essere tale da consentire l’accesso ad almeno una classe di concorso del grado in cui si intende partecipare.

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È necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ai sensi del D.M. 616/2017.

FAQ UNIVERSITà DI TERAMO
Per partecipare al corso di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado è sufficiente qualsiasi laurea? Devo possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche o i tre anni di servizio?
Per la scuola secondaria di I e II grado, è necessario possedere un titolo di studio che permetta l’accesso ad almeno una classe di concorso di quel grado di istruzione. Il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali CFU integrativi richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente (D.P.R. 19/2016 e tabella A dell’Allegato A al D.M. 259/2017). È necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ai sensi del D.M. 616/2017.
L’aver svolto servizio nelle scuole non costituisce più titolo di accesso alle procedure per la secondaria di primo e secondo grado, ai sensi del nuovo disposto del D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020, che ha abolito il comma 1 dell’articolo 5 del D.M. 92/2019.

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