Il CSPI, nell’adunanza plenaria svoltasi ieri 15 marzo, ha espresso il parere sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il CSPI nella premessa di parere rileva alcune criticità e problematicità:
l’assenza, tra le norme richiamate in premessa, dell’O.M. 172/2020 concernente la valutazione degli alunni nella scuola primaria;
- la mancata previsione nella prova scritta dell’accertamento di conoscenze pedagogico-didattiche caratteristiche del profilo dell’insegnante di scuola primaria, riscontrandosi all’art. 4, comma 3, lett. a), una impostazione più vicina ai concorsi già banditi per la scuola secondaria di I e II grado, che tendono ad accertare nella prova scritta le competenze disciplinari;
- l’assenza di riferimenti ai temi connessi all’inclusione scolastica.
- rileva che i titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente risultano essere poco adeguati all’impianto pedagogico-educativo e metodologico della scuola primaria.
- rileva che il conseguimento dei 24 CFU/CFA genericamente nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche risulta insufficiente e comunque evidentemente non comparabile rispetto all’approfondimento riservato a tali tematiche nel percorso universitario quinquennale di formazione dei docenti curriculari.
- segnala, in riferimento ai 24 CFU/CFA – ancorché attualmente riconosciuti insufficienti a fornire le conoscenze e le competenze necessarie per intraprendere un percorso lavorativo in ambito scolastico, poiché sganciati da un più ampio percorso formativo quale era il percorso “FIT” – che essi sono attualmente erogati con strumenti formativi volti a consentire la partecipazione ai concorsi esclusivamente per la scuola secondaria;
- evidenzia che le discipline presenti nei corsi di laurea di Scienze Motorie e Sportive, che consentono di accedere alle procedure concorsuali abilitanti, non sono orientate all’acquisizione di conoscenze e competenze metodologiche e didattiche per l’insegnamento nella scuola primaria;
- sottolinea, pertanto, il rischio concreto che i docenti di educazione motoria così selezionati non siano in grado di soddisfare i seguenti requisiti indicati nel DM 249/2010 per l’insegnamento nella scuola primaria: a) essere in grado di articolare i contenuti della disciplina in funzione dei diversi livelli scolastici e dell’età dei bambini e dell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione; b) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni; c) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto; d) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia;
- rileva, altresì, che la mancata istituzione di una specifica classe di concorso per questi docenti determina ricadute problematiche anche ai fini della mobilità professionale, introducendo una figura incardinata nell’ordinamento della scuola primaria senza la formazione iniziale necessaria e lo specifico titolo di studio richiesto;
- ritiene “indispensabile evidenziare oltre le criticità che riguardano il provvedimento in esame, le contraddizioni che derivano dall’introduzione delle nuove disposizioni rispetto al quadro normativo complessivo della scuola primaria. Questo segmento del sistema di istruzione si caratterizza per l’alto valore formativo e il suo elevato livello pedagogico e didattico e negli ultimi trent’anni, anche grazie al contributo accademico e scientifico e alle innovazioni ordinamentali, ha prodotto un’importante elaborazione teorica e significative prassi quotidiane nelle scuole”. Detta nuova procedura concorsuale rischia di indebolire l’impianto formativo della scuola primaria, basato su una visione globale del bambino e dei suoi processi di sviluppo e attuato attraverso una didattica interdisciplinare;
- rimarca che la previsione dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria con 2 ore aggiuntive, ad invarianza di spesa per le classi con “tempo scuola” ordinario, incida sensibilmente sull’assegnazione di organico a livello provinciale e regionale, in quanto la mancata integrazione nell’organico, produrrà sottrazione di ore e di posti, modificando anche il “tempo scuola” come definito dal dPR 89/2009 e producendo inevitabilmente una frammentazione dell’orario e l’aumento del numero dei docenti in più classi;
- segnala, infine, la necessità di evitare la deriva “disciplinarista” così come chiaramente richiamato dalle Indicazioni Nazionali, auspicando che “le previsioni delle medesime Indicazioni in merito alle necessarie interconnessioni disciplinari possano continuare ad essere attuate nella visione del successo formativo delle alunne e degli alunni”.
Per quanto riguarda gli allegati relativi alla valutazione dei titoli, il CSPI richiama le proprie considerazioni già espresse lo scorso 4 novembre nel precedente parere sullo schema di decreto concernente il concorso ordinario a posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria
- CSPI_Parere_ConcEducMotPrim_15mar_22
- da obiettivoscuola