La UIL Scuola ha pubblicato il Memorandum sulla Mobilità docenti 2022/23 personale docente, educativo ed ATA: ecco cos’è importante ricordare e quali sono gli errori da evitare al fine di avere una corretta valutazione della domanda di mobilità
Di seguito alcune indicazioni, tra le più importanti, che qualora non rispettate possono determinare anche un annullamento della domanda o una valutazione solo parziale della stessa.
CONTROLLO DELLA DOMANDA INOLTRATA E SUCCESSIVE DATE DA CONSIDERARE
Una volta che la domanda di mobilità è stata inoltrata bisognerà controllare che sia presente nella sez. “Archivio 2022” di Istanze online (in alto a sinistra).
Bisogna altresì ricordarsi di controllare di tanto in tanto tale sez. perché:
- Per il personale docente: Successivamente al 15 marzo la domanda dovrà essere convalidata dall’Ufficio Scolastico entro il 23 aprile e tale valutazione comparirà sempre in “Archivio 2022” (notifica della convalida/non convalida dell’intera domanda o per una parte di essa);
- Per il personale educativo: Successivamente al 21 marzo la domanda dovrà essere convalidata dall’Ufficio Scolastico entro il 22 aprile e tale valutazione comparirà sempre in “Archivio 2022” (notifica della convalida/non convalida dell’intera domanda o per una parte di essa);
- Per il personale ATA: Successivamente al 25 marzo la domanda dovrà essere convalidata dall’Ufficio Scolastico entro il 6 maggio e tale valutazione comparirà sempre in “Archivio 2022” (notifica della convalida/non convalida dell’intera domanda o per una parte di essa).
Pubblicazione movimenti:
- Personale docente ed educativo: 17 maggio
- Personale ATA: 27 maggio
ALLEGATI/AUTOCERTIFICAZIONI/AUTODICHIARAZIONI
SERVIZI
Tutto ciò che si è inserito nella sez. “anzianità di servizio” del modulo domanda online deve corrispondere a quanto dichiarato nell’allegato della dichiarazione dei servizi distinguendo quindi gli anni di ruolo, di preruolo o svolti in altro ruolo (divisi per a.s.). Attenzione! Per i docenti che richiedono anche o solo posti di sostegno (in possesso del titolo): una volta riportati nelle apposite sezioni della dichiarazione dei servizi tutti gli anni di ruolo/pre ruolo/altro ruolo complessivamente svolti, è necessario indicare (nelle altre sezioni
dedicate nella dichiarazione dei servizi) quali tra questi anni sono stati quelli svolti unicamente su sostegno in possesso del titolo. Senza tale precisazione nell’apposito allegato non si potrebbe procedere al “raddoppio” del punteggio per i posti di sostegno e l’Ufficio scolastico potrebbe non validare tale punteggio aggiuntivo. Ovviamente tali anni devono essere poi riportati nelle apposite caselle del modulo domanda online dedicate al servizio svolto esclusivamente sul sostegno.
CONTINUITÀ SULLA SCUOLA
Per i docenti la continuità su scuola indicata nell’apposita casella del modulo domanda online deve corrispondere a quella indicata nell’apposito allegato (F). Si ricorda che gli anni devono essere almeno 3 (questo in corso deve quindi essere almeno il quarto anno che comunque si esclude dal punteggio) ai fini di una iniziale valutazione della continuità di servizio svolto nella stessa scuola.
CONTINUITÀ SULLA SCUOLA PER I PERDENTI POSTO CHE RICHIEDONO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ
Tutti coloro che richiedono il rientro nella precedente scuola/comune di titolarità devono sommare la continuità maturata nella ex scuola con quella eventualmente maturata nella scuola attuale (escludendo l’anno in corso) e contemporaneamente devono dichiarare di voler rientrare nella ex scuola/comune di titolarità utilizzando l’apposita precedenza nel modello di domanda online (e indicarla nell’apposito allegato F). A tal fine si ricorda che il primo anno dell’ottennio decorre dal primo anno scolastico per cui si richiede il rientro: es. Docente individuato perdente posto nell’a.s. 2018/19 (marzo/aprile 2019 che ha prodotto domanda cartacea) e trasferito a domanda condizionata/d’ufficio nell’attuale scuola l’1/9/19, dovrà indicare nell’allegato F “Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell’art. 13 comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell’istituzione xxx ubicata nel comune di xxx dalla quale sono stato trasferito d’ufficio nell’anno scolastico 2019/20 e richiesta per i seguenti anni scolastici: 1. 2020/21 (primo anno dell’ottennio) 2. 2021/22”.
PASSAGGIO DI RUOLO/CATTEDRA
Il docente che ha inoltrato anche/solo la domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo deve obbligatoriamente indicare nelle autodichiarazioni di aver superato l’anno di prova (con l’indicazione precisa dell’a.s. e della scuola) e gli estremi dell’abilitazione/idoneità che permette il passaggio. In mancanza di una delle suddette dichiarazioni la domanda può essere annullata dall’Ufficio Scolastico.
TITOLI CULTURALI
Per ogni titolo culturale eventualmente indicato nell’apposita sezione del modulo domanda online bisognerà riportarne precisamente tutti i dati nell’apposito allegato (…anno di conseguimento, la denominazione…ecc).
Qualche esempio per i docenti:
1) CONCORSO ORDINARIO: al fine della valutazione di un concorso ordinario è necessario indicare il decreto/legge che l’ha indetto con l’anno di riferimento, l’ordine/grado di scuola, la classe di concorso/tipologia di posto, la Regione in cui si è svolto;
2) POSTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA: il docente che chiede anche/solo i posti di lingua inglese deve indicare il superamento dell’apposita prova di lingua inglese nel concorso sostenuto o in SFP ecc.;
3) POSTI DI SOSTEGNO: se si richiedono anche o solo posti di sostegno è necessario indicare precisamente gli estremi del titolo conseguito (anno…università ecc.) e l’ordine di scuola in cui questo è spendibile;
4) LAUREE: sono valutabili solo se in possesso oltre il titolo di accesso (es. docente di scuola infanzia/primaria che ha una laurea oppure docenti di I e II grado che hanno una seconda laurea oltre quella di accesso).
Bisogna porre attenzione se sono TRIENNALI/I LIVELLO (valutate 3 pp.) o se sono V.O./QUADRIENNALI/QUINQUENNALI/SPECIALISTICHE (5 pp.): è di fondamentale importanza indicarlo precisamente (con gli estremi della laurea) nella autodichiarazione;
5) CORSI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER conseguiti dal 2005/06 ad oggi: possono essere valutati (1 pp. per ogni corso) solo se di 1500 ore e 60 cfu (es. sono esclusi quelli di 400 ore): per cui nelle dichiarazioni ciò deve essere obbligatoriamente indicato. Per i corsi conseguiti entro il 2004/05 non è invece necessario indicarlo purché comunque siano stati corsi annuali;
6) ESAMI DI STATO come Commissario/Presidente: la valutazione può avvenire solo per quelli
eventualmente svolti tra gli aa.ss. 98/99 – 00/01 (max 3 anni e max 3 pp.). I precedenti o successivi anni non sono valutabili.
7) CORSO CLIL: il conseguimento del livello b1/b2 o C1 ecc. della lingua inglese (con i vari Enti che ne rilasciano la certificazione) non sono considerati CLIL. Il CLIL è infatti una metodologia didattica che prevede l’insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera per l’acquisizione della quale è necessario frequentare corsi di formazione universitari ad hoc.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
È importante che nelle autodichiarazioni si evinca chiaramente il rapporto di parentela (es. estremi del coniuge) e nel caso del ricongiungimento è obbligatorio indicare che la residenza del coniuge sia anteriore ad almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione della O.M.
Punteggio dei figli
È necessario indicare il nome il cognome e la loro età anagrafica. Non ha importanza dove risiedono.
Ricongiungimento
Una volta indicato il comune di ricongiungimento nell’apposita sezione del modulo di domanda online, il sistema assegnerà i 6 punti esclusivamente per le scuole indicate puntualmente o per i codici sintetici che comprendono quel comune. Attenzione! Non è obbligatorio indicare, nell’ordine delle preferenze, le scuole del comune di ricongiungimento come “prime” preferenze, né tanto meno si è obbligati ad indicare l’intero comune di ricongiungimento dopo le scuole indicate puntualmente (è una scelta sempre del docente). Si ricorda che nella domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo le esigenze di famiglia non sono valutate. È altresì utile ricordare che non è in nessun caso possibile il ricongiungimento al convivente e che nei confronti del proprio figlio o del proprio genitore il ricongiungimento è possibile esclusivamente per i docenti non coniugati o separati (tale situazione deve emergere chiaramente dalla dichiarazione).
PRECEDENZE
Per alcune delle precedenze previste non bastano le sole autodichiarazioni. Bisogna, per esempio, per le precedenze previste per i portatori di handicap/invalidità o per chi assiste un familiare disabile allegare online (o inviare con pec all’ATP della provincia di titolarità) anche tutte le certificazioni sanitarie previste. In tal senso è importante leggere interamente l’art. dedicato nella O.M.
PREFERENZE
Ordine di valutazione per il personale docente
Il sistema valuterà le preferenze nell’ordine in cui io sono state inserite (dalla n. 1 alla n. 15). Se, per esempio, nella stessa domanda di trasferimento/passaggio si indicano preferenze relative alla propria provincia di titolarità e anche ad altre province, il sistema analizzerà le preferenze nell’ordine in cui sono inserite (es. se il docente vuole dare priorità al trasferimento per altra provincia dovrà inserire per prima le preferenze interprovinciali e successivamente quelle provinciali).
Precedenze e preferenze per docenti, personale educativo e ATA:
- Rientro nella scuola di ex titolarità: per fruire di questa precedenza è obbligatorio riportare la scuola di ex titolarità, con l’indicazione della tipologia di posto in cui si è perso il posto, e indicare tale scuola come prima preferenza nell’ordine di domanda. In questa fase di richiesta di rientro non è obbligatorio invece indicare l’intero codice del comune di ex titolarità qualora dopo tale scuola si volessero indicare anche altre preferenze non relative a quel comune.
- Disabilità personale/cure continuative: per le precedenze artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative è obbligatorio indicare come prima preferenza il comune o sub comunale di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.
- Assistenza figli, tutela legale, coniuge e genitori: per le precedenze di assistenza, Legge 100 coniuge militare e mandato amministrativo: È comunque obbligatorio indicare come prima preferenza il codice del comune o sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza, trasferimento coniuge militare o dove si svolge il mandato indipendentemente quindi se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.
VINCOLI TRIENNALI SOLO PERSONALE DOCENTE
Docente assunto in ruolo entro l’a.s. 2019/20
- Se indica una scuola puntualmente (es. IC Manzoni) e ottiene il movimento non potrà chiedere il trasferimento e/o il passaggio per un triennio. Ciò indipendentemente se la scuola indicata puntualmente e ottenuta sia la prima o l’ultima in ordine di preferenza nel modulo domanda online. Per i docenti che nella stessa domanda di trasferimento indicano più tipologie di posto (es. comune e sostegno) o inoltrano una domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo, il vincolo si applica anche se si ottiene una scuola all’interno del proprio comune di attuale titolarità anche attraverso l’indicazione del codice sintetico “COMUNE” di titolarità o il codice sintetico “DISTRETTO” o “DISTRETTO SUB COMUNALE” che contiene il comune in cui è ubicata l’attuale scuola di titolarità.
- Se indica preferenze interprovinciali e ottiene il movimento non potrà chiedere il trasferimento e/o il passaggio per un triennio. Ciò indipendentemente dalla preferenza utilizzata (puntuale o sintetica) all’interno del modulo domanda online.
Docente assunto in ruolo l’a.s. 2020/21 o 2021/22
Se indica preferenze provinciali e/o interprovinciali e ottiene il movimento non potrà chiedere il trasferimento e/o il passaggio per un triennio. Ciò indipendentemente dalla preferenza utilizzata (puntuale o sintetica) all’interno del modulo domanda online. Al momento tale vincolo vale anche per le assegnazioni provvisorie/utilizzazioni/art. 36 CCNL 2007.