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Mobilità del personale ATA: domande dal 9 al 25 marzo, VADEMECUM SNALS

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La mobilità del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola per l’anno scolastico 2022/2023 è regolata dall’art. 34 del CCNI 2022/25 e dall’ OM 45 del 25/02/2022.

 

É possibile presentare domanda di mobilità: dal 09 MARZO 2022 al 25 MARZO 2022.
Termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 06 MAGGIO 2022. Pubblicazione dei movimenti: 27 MAGGIO 2022.

Per tutto il personale che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di passaggio di profilo è obbligatorio l’invio tramite il portale ISTANZE ON LINE del MIUR.

MOBILITÀ TERRITORIALE
Può presentare domanda:

 

  • Tutto il personale Ata appartenente al ruolo provinciale con incarico a tempo indeterminato;
  • Il personale con incarico a tempo indeterminato che deve acquisire la sede definitiva con le operazioni di mobilità;
  • Il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’art. 59 del CCNL 29/11/2007;
  • Il personale della Croce Rossa Italiana e degli EE.LL. transitati nel comparto scuola;
  • Il personale docente inidoneo e appartenente alle ex classi di concorso B‐32 (ex C555) e B‐ 33 (ex C999) transitato nei ruoli del personale Ata;
  • Il personale ex LSU immesso in ruolo a tempo pieno;
  • Il personale ex Co.Co.Co. immesso in ruolo a tempo pieno nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;
  • eventuale personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore ai sensi del CCNI del 3/12/2009;
  • personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e chiede il rientro e personale che chiede la restituzione al ruolo di provenienza.corso di preparazione dirigente scolastico

Il personale ATA a Tempo Indeterminato e in attesa di titolarità definitiva deve presentare domanda di mobilità.

In caso di mancata presentazione della domanda nella provincia di titolarità, il personale viene trasferito con punteggio zero.

Resta salva la possibilità di presentare la domanda per una sola altra provincia oltre a quella di titolarità.

 

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QUALI E QUANTE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE?

  • Domanda di trasferimento per la provincia di titolarità + altra provincia (la domanda per altra provincia, se accolta, prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità);
  • Domanda di passaggio di profilo (massimo 3 profili) per la Provincia di Titolarità + Altra Provincia (coincidente con quella eventualmente richiesta per trasferimento).

La domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento per la provincia di titolarità.

La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità prevale rispetto alla domanda di trasferimento interprovinciale.
Nella domanda di passaggio di profilo le esigenze di famiglia non vengono valutate.

 

PERSONALE EX LSU
Le disposizioni previste per la mobilità del personale ATA (Titolo III del CCNI) si applicano anche ad ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co., purché internalizzati a tempo pieno.
Rimane escluso, invece, sia dalla mobilità volontaria che da quella d’Ufficio, il personale di cui sopra, fino a quando non intervenga la conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro.

Per loro, esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educativi statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi (lettera C tabella di valutazione nota g ‐ punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio).

Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizia.

LE FASI DELLA MOBILITÀ
Si tratte di tre fasi:

 

  • I fase comunale: nell’ambito del comune di titolarità;
  • II fase provinciale: nell’ambito di comuni diversi da quello di titolarità ma della stessa
    provincia;
  • III fase movimenti territoriali interprovinciali e mobilità professionale.

Le operazioni di mobilità per altra provincia avvengono sul 50 % dei posti destinati alla mobilità territoriale provinciale, sui posti residuati dopo le prime due fasi della mobilità e dopo aver accantonato i posti per eventuali soprannumerari provinciali.
Si possono esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

  • Scuola
  • Distretto
  • Comune
  • Provincia
  • Istruzione degli adulti

 

 

Nell’ambito della scelta per comuni, distretti e provincie, è ininfluente inserire il codice con lettere iniziali EE, MM o SS poiché vengono prese in esame tutte le istituzioni scolastiche che risultano essere inserite nel bollettino ufficiale pubblicato annualmente dal MIUR partendo dalla scuola primaria, poi la secondaria di primo grado ed infine la secondaria di secondo grado. Qualora si desideri venga preso in considerazione un ordine diverso o siano escluse scuole di un certo tipo, si devono compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

GRADUATORIE D’ISTITUTO
Le graduatorie d’istituto hanno la funzione di individuare il personale in soprannumero, sono distinte per profilo professionale e, per gli assistenti tecnici, sono diverse per le varie aree di appartenenza. Il Dirigente Scolastico ha il compito di pubblicarle all’albo della scuola entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento. Hanno validità annuale e riportano, per ciascun dipendente, i punteggi attribuiti sulla base dei titoli posseduti entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento, 25/03/2022 (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali).

Qualora l’interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all’esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell’art. 40) il Dirigente Scolastico provvederà d’ufficio, in base agli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

Il personale che è entrato a far parte dell’organico dell’istituto con mobilità volontaria dal precedente primo settembre, indipendentemente dal punteggio posseduto, deve essere posizionato negli ultimi posti della graduatoria e sarà preceduto da chi era già titolare nella scuola dagli anni precedenti o che è stato trasferito nella scuola sempre dal primo settembre scorso, ma con mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatto in una delle preferenze espresse (CCNI art. 45 c. 5).

 

Sono esclusi dalla graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) (CCNI art. 40 c. 2):

I) ‐ disabilità e gravi motivi di salute;
III) ‐ personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
IV) ‐ assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione disabilità;

Per il personale di cui al punto IV) l’esclusione dalla graduatoria d’istituto si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’a.s. 2022/2023, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell’assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

 

VII) ‐ personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

Il Dirigente Scolastico dopo aver pubblicato le graduatorie definitive (entro i quindici giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità), individua gli eventuali soprannumerari, ai quali deve essere notificato il provvedimento, con l’indicazione del relativo punteggio che ha determinato la posizione in graduatoria. Se nel corso dei movimenti, si riforma il posto nella scuola di titolarità, il personale Ata viene automaticamente riassorbito nell’organico dell’istituzione scolastica con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

La domanda deve essere presentata in modalità cartacea entro cinque giorni dalla notifica della comunicazione di soprannumerarietà.

Se il perdente posto opta per la scelta di partecipare comunque al movimento, evidenziando il “SI”, parteciperà alla fase di trasferimento a domanda. In tal caso viene meno lo stato di soprannumerario con la perdita del diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e la valutazione della continuità di servizio.

 

 

Se invece intende presentare domanda condizionata, evidenziando il “NO”, mantiene il diritto per otto anni di rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento. La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda. Inoltre l’interessato deve riportare nella apposita casella del modulo‐domanda la denominazione ufficiale dell’istituzione scolastica da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare l’autocertificazione relativa alla continuità di servizio (All.E).
Il diritto al rientro con precedenza negli anni successivi pertanto decade quando:

  • non viene presentata la domanda di trasferimento anche per un solo anno;
  • non viene indicata, come prima preferenza, l’istituzione scolastica in cui si era titolari e nel modulo domanda non si indica la denominazione ufficiale della scuola da dove si è stati trasferiti;
  • non si allega la dichiarazione di servizio continuativo (All.E).

L’assolvimento delle predette condizioni o l’eventuale utilizzo in altra scuola, non interrompono la continuità di servizio. Lo stesso avviene per il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata o rimasto in soprannumero nella provincia, e che ottiene l’assegnazione provvisoria.

VALUTAZIONE
In base alla tabella di valutazione ‐ Allegato E –Tabella A ‐ allegata al CCNI il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione della domanda ( 25 Marzo 2022 ) Nella mobilità a domanda la valutazione del servizio svolto nella medesima area di appartenenza, di ruolo e pre‐ruolo, viene valutato con punti due per ogni mese di servizio prestato mentre nella mobilità d’ufficio il servizio pre‐ruolo viene valutato ancora con punti uno per ogni mese.

 

Viene comunque valutato sempre con punti 1 il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in aree
diverse.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto d’impiego è riconosciuto come servizio
pre‐ruolo a decorrere dall’1/2/1987, in quanto riconosciuto ai fini della carriera ai sensi dell’art.
569 del D.L.vo 297/94 e successive modifiche.

Il servizio prestato come docente nelle scuole statali, anche senza il possesso del prescritto titolo
di studio, è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio pre‐ruolo.

Il punteggio aggiuntivo di 40 punti viene riconosciuto a chi, dopo aver acquisito il diritto per non
avere mai presentato domanda di mobilità per un triennio, a decorrere dalle operazioni per l’a.s.
2000/01 e fino all’ a.s. 2007/2008, non abbia poi ottenuto domanda di trasferimento negli anni
successivi.

 

REVOCA DELLE DOMANDE
È consentita la revoca delle domande di mobilità presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all’Ufficio Territoriale competente.

Deve essere fatta pervenire entro e non oltre il quinto giorno utile dal termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (OM art. 5 c. 2), per quest’anno, quindi, entro cinque giorni dalla data del 06 MAGGIO 2022. Se nella comunicazione non viene chiaramente precisato quale delle domande si intende annullare, trasferimento o passaggio di profilo, la revoca si intende riferita a tutte le domande presentate per la mobilità.

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da scuolainforma

Laurea Triennale - Scienze delle attività motorie e sportive L22

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