É stato pubblicato il Decreto 60 del 10 marzo 2022 di Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con i relativi allegati.
L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 9,00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022. É stata dunque accolta la richiesta del CSPI di prevedere il rinvio al 21 marzo dell’apertura della procedura.
Possono presentare domanda coloro che sono già inseriti a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva di tali graduatorie oppure coloro che erano già inseriti in precedenza ma, a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento erano stati depennati. Questi ultimi potranno chiedere il reinserimento in graduatoria.
COSA SONO LE GAE?
Le graduatorie ad esaurimento (GaE), ex graduatorie permanenti, sono delle graduatorie riservate ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento nelle quali è stato possibile iscriversi fino all’anno 2007/2008 e, a determinate condizioni, anche negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Sono strutturate su base provinciale e sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alle posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti.
Le GaE vengono annualmente utilizzate sia per le assunzioni a tempo indeterminato (nei limiti del 50% dei posti disponibili) sia per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto/30 giugno).
Non vanno confuse con le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) il cui aggiornamento è previsto nei prossimi mesi.
AGGIORNAMENTO TRIENNALE
L’aggiornamento delle GaE viene effettuato con cadenza triennale. L’ultimo aggiornamento è stato effettuato nel 2019 per cui quest’anno si farà il nuovo aggiornamento che avrà validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso:
- delle credenziali SPID, o, in alternativa,
- di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, accedono, attraverso il percorso Argomenti e
Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
COSA SI PUÒ FARE CON L’AGGIORNAMENTO
Con la domanda di aggiornamento è possibile:
- L’Aggiornamento il punteggio con cui si è inseriti in graduatoria, dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili (si veda qui per le tabelle di valutazione dei titoli).
- La permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva (senza cioè dichiarare nuovi titoli e servizi).
- Il reinserimento in graduatoria (nel caso in cui il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda). In tal caso il candidato recupererà il recupero precedentemente punteggio maturato all’atto della cancellazione.
- Lo scioglimento della riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato).
- Il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato.
PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO
I titoli di preferenza, che fanno prevalere a parità di punteggio, vanno in ogni caso confermati nell’apposita casella. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE
Per le convocazioni da GAE (a tempo indeterminato e a tempo determinato) operano le precedenze nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della Legge 104/1992. Queste vanno eventualmente confermate compilando l’apposita sezione oppure possono essere dichiarate ex novo dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.
TITOLI DI RISERVA
I titoli di riserva (di cui alla Legge 68/1999) vanno dichiarati o riconfermati (per chi li aveva già dichiarati in precedenza), salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.
Coloro che li chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
TITOLI DA DICHIARARE
Vanno dichiarati i titoli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019.
I servizi dell’a.s. 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.
TITOLO DI ACCESSO
Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole.
PARITA DI PUNTEGGIO E MAGGIORE ANZIANITÀ
A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria
SERVIZI PRESTATI NELLE SEZIONI PRIMAVERA
L’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.
SERVIZI PRESTATI NEI PROGETTI REGIONALI
Sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
SERVIZI PRESTATI ALL’ESTERO
I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
ELENCHI DI SOSTEGNO
Gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.
Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.
La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022. . Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO SU SOSTEGNO
Il servizio prestato con il possesso del titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta.
In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.
SCUOLE CON METODO DIDATTICO DIFFERENZIATO
Per le scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione.
TITOLI NON AUTOCERTIFICABILI CHE VANNO ALLEGATI
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione relativamente a:
- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- titoli artistici-professionali di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto;
- servizi di cui all’articolo 2, comma 7, del presente decreto.
GRADUATORIE PROVVISORIE E RECLAMI
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet dell’Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive
GRADUATORIE D’ISTITUTO DI I FASCIA
Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Nella prima fascia delle graduatorie d’istituto possono inserirsi tutti gli aspiranti che sono inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.
La domanda si presenta tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di “Istanze on Line (POLIS)”.
Con successivo avviso, da pubblicarsi sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze.
Scelta delle scuole: si potranno indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime.
Attenzione: la provincia scelta per la I fascia delle graduatorie d’istituto dovrà però coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).