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Mobilità: preferenze analitiche e sintetiche, quando si applica il blocco triennale [Chiarimenti]

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Fino al 15 marzo il personale docente potrà presentare domanda di mobilità territoriale e\o professionale. Per ciascuna domanda le preferenze esprimibili sono 15 e possono consistere in: scuole, distretti, comuni, province.

PREFERENZE DI DISTRETTO, COMUNE, PROVINCIA
Le indicazioni di tipo sintetico (distretto, comune, provincia) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia.

 

In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse , le seguenti disponibilità:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

 

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  • corsi serali degli istituti di secondo grado;
  • centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti;

b) sezioni carcerarie ove esprimibili;

c) sezioni ospedaliere;

d) licei europei.Corso di preparazione DSGA - Direttore dei servizi generali e amministrativi

 

DOCENTE CHE OTTIENE TITOLARITÀ SU SCUOLA AVENDO ESPRESSO RICHIESTA ANALITICA

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI del 27 gennaio 2022 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/2025 che richiama l’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

Ciò significa che, qualora la domanda di mobilità del docente sia stata soddisfatta in una delle preferenze analitiche espresse (una delle istituzioni scolastiche indicate), il docente non potrà presentare una nuova domanda di mobilità volontaria prima che siano trascorsi tre anni scolastici. corso preparazione dirigente scolastico

DOCENTE CHE OTTIENE TITOLARITÀ SU SCUOLA AVENTO ESPRESSO DISTRETTO SUBCOMUNALE

 

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Analogo vincolo triennale si applica nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Si tratta quindi di docenti già titolari in una scuola del comune in questione che ottengono il trasferimento all’interno dello stesso comune, venendo soddisfatti su preferenza di distretto.

Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni”.

Esempio: docente titolare su scuola a Roma, esprime come preferenza il distretto sub comunale n. 13 di Roma. Qualora la domanda di mobilità venga soddisfatta su tale preferenza, trattandosi della fase comunale, il docente sarà sottoposto a blocco triennale, anche se è stato soddisfatto su preferenza di distretto.

DOCENTE CHE OTTIENE TITOLARITÀ SU SCUOLA AVENTO ESPRESSO DISTRETTO SUBCOMUNALE
Il vincolo si applica anche ai docenti che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda per l’a.s. 2019/20 da posto comune a sostegno (o viceversa) nel medesimo comune di titolarità richiesto con preferenza sintetica del codice di distretto sub comunale.

 

PRECEDENZE E VINCOLO TRIENNALE
Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

DOMANDA SODDISFATTA SU PREFERENZA SINTETICA
Il blocco triennale non si applica nel caso in cui la domanda di mobilità del docente sia stata soddisfatta in una delle preferenze sintetiche (provincia, comune, distretto). Fino all’anno scorso ciò era sempre vero sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale.

Il decreto sostegni BIS (Decreto Legge n. 73/2021) ha introdotto il secondo periodo dell’art. 58 comma 1 lettera f) secondo cui:

Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta“. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023″.

 

La norma in esame, recepita dal nuovo CCNI mobilità 2022/2025, estende di fatto il vincolo triennale a tutti i casi in cui sia stata acquisita la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia richiesta, ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto).

La novità introdotta prevede quindi che il vincolo triennale si applichi in qualsiasi caso in cui, nella mobilità interprovinciale, venga ottenuta la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, indipendentemente se sia stata ottenuta o meno con l’espressione di una preferenza analitica.

Il vincolo non si applica invece nel caso di domanda di mobilità soddisfatta tramite preferenze sintetiche (comuni, distretti) nella stessa provincia di titolarità. All’interno della stessa provincia si è soggetti al vincolo triennale solo nel caso in cui si venga soddisfatti su preferenza analitica (singola scuola).

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