Il CCNI mobilità valido per il triennio 2022/2025, prevede che viene riconosciuta, limitatamente ai trasferimenti comunali (I fase) e nei trasferimenti provinciali (II fase) la precedenza al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravitàViene riconosciuta la precedenza […] limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”.
MOBILITÀ INTERPROVINCIALE
Pertanto, la precedenza in parola non opera nella III fase, cioè nella mobilità interprovinciale ma potrà essere fatta valere solamente all’interno della provincia, sia nella fase comunale sia nella fase provinciale.
SITUAZIONE DI GRAVITÀ
La precedenza spetta esclusivamente a condizione che il genitore con disabilità si trovi in situazione di gravità, certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.lgs 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
PREFERENZE
Per poter fruire della preferenza è necessario indicare come prima preferenza il comune di assistenza del soggetto con disabilità oppure il distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
Tuttavia, è possibile anche indicare, prima del comune\distretto di assistenza, una o più istituzioni scolastiche comprese in essi senza perdere il diritto alla precedenza. Infatti, la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/presso nel comune di domicilio dell’assistito.
Esempio: il docente è titolare presso una scuola del Comune di Frascati (Provincia di Roma) e titolare di una precedenza per assistenza di genitore disabile in qualità di referente unico, genitore che risulta residente nel Comune di Roma.
Per usufruire della precedenza il docente dovrà indicare come prima preferenza sintetica l’intero Comune di Roma, oppure il distretto subcomunale in cui risiede il genitore disabile. In alternativa, prima della preferenza di comune\distretto, il docente potrà anche indicare una o più scuole del comune\distretto di assistenza, fermo restando che dovrà comunque indicare l’intero comune di Roma o il distretto subcomunale in cui risulta residente il disabile. Nel caso di mancata indicazione del comune\distretto, le eventuali preferenze relative ad altri comuni, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
COSA SI INTENDE PER CONVIVENTE
Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia la persona con disabilità che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
da obiettivoscuola