Il docente sottoposto al vincolo triennale, perché soddisfatto nei movimenti con preferenza puntuale o nel comune di titolarità (per il 2020/21 e 2021/22), può presentare domanda tuttavia la stessa non sarà convalidata.
Le istanze, infatti, saranno sottoposte alla verifica del sistema informatico del Ministero, che attiverà una specifica funzione dedicata al controllo dei vincoli di permanenza nella scuola di titolarità, di cui all’Ipotesi di CCNI 2022/25.
Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo quali sono i vincoli di permanenza nella scuola di titolarità previsti dalla succitata Ipotesi di CCNI 2022/25, chi può e chi non può presentare domanda.
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Qui tutti i passaggi per compilare l’istanza
Vincoli docenti già di ruolo
Nell’articolo 2 dell’Ipotesi di CCNI 2022/25 sono indicati i vincoli previsti nelle operazioni di mobilità nel caso in cui si ottenga il movimento richiesto.
Vincolo triennale docenti soddisfatti su scuola o nel comune di titolarità
Il succitato articolo 2, comma 2, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25 prevede che non possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio di ruolo) i docenti che:
- presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e vengono soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure
- ottengono il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”.
Sono esclusi dal vincolo: i beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Vincolo triennale mobilità interprovinciale
Ai sensi del comma 3 del summenzionato articolo 2 dell’Ipotesi di CCNI 2022/25, possono presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) non prima di tre anni dalla precedente i docenti che:
- presentano domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra interprovinciale e vengono soddisfatti in una qualsiasi delle preferenze indicate (scuole, comune, distretti e provincia) nell’istanza.
Vincoli neoassunti
In base all’articolo 399, comma 3 del D.lgs. 297/94, come novellato dall’articolo 58, comma 2 lettera f), del DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, i docenti assunti a qualunque titolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, possono chiedere il trasferimento o il passaggio, l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Tale vincolo non si applica ai docenti in esubero o soprannumero e al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico o meglio aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
Vincoli già operanti e deroghe
Dei succitati vincoli:
- l’unico che dispiegherà i propri effetti sulla presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2022/23 è quello triennale in seguito a trasferimento o passaggio ottenuto su una delle preferenze puntuali (scuole) espresse oppure nel comune di titolarità; questo perché lo stesso (vincolo) era già previsto nel CCNI 2019/22;
- il vincolo previsto per i trasferimenti interprovinciali, essendo stato introdotto con il CCNI 2022/25 (che ha recepito quanto previsto dal decreto sostegni-bis), dispiegherà i propri effetti dalle operazioni di mobilità dell’a.s. successivo (ossia sarà vigente per chi otterrà il trasferimento/passaggio interprovinciale per l’a.s. 2022/23);
- il vincolo previsto per i neoassunti, di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, è stato derogato (per le sole domande di trasferimento) per gli assunti nell’a.s. 2020/21, ai quali è data la possibilità di presentare domanda di trasferimento per ottenere una nuova scuola di titolarità (se non la presentano restano nella scuola in cui sono stati assegnati – quella attuale – all’atto dell’assunzione);
- il vincolo previsto per i neoassunti a.s. 2021/22, di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, non si applica per chi intende presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23, al fine di ottenere la scuola di titolarità (se non la presentano restano nella scuola in cui si trovano attualmente).
Chi può e chi non presentare domanda
Alla luce di quanto detto sopra, possiamo dire quali docenti possono e quali non possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2022/23.
Chi può presentare domanda
La domanda di mobilità, per l’a.s. 2022/23, può essere presentata:
- dai docenti non sottoposti al vincolo triennale su scuola imposto dal CCNI 2019/22 dopo aver ottenuto la sede indicata con preferenza puntuale o nel comune di titolarità (domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra);
- dai docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21 (solo domanda di trasferimento);
- dai docenti neoassunti nell’a.s. 2021/22 (solo domanda di trasferimento).
Chi non può presentare domanda
La domanda di trasferimento/passaggio, per l’a.s. 2022/23, non può essere presentata:
- dai docenti soddisfatti su preferenza puntuale (scuola) o nel comune di titolarità per la mobilità 2020/21 e 2021/22.
Controllo del sistema informatico
Alla luce di quanto detto sopra, in riferimento ai soli vincoli di permanenza nella scuola di titolarità, la domanda di trasferimento/passaggio, per l’a.s. 2022/23, non può essere presentata dai soli docenti sottoposti al vincolo triennale perché soddisfatti su preferenza puntuale (cioè in una delle scuole espresse nella domanda) ovvero nel comune di titolarità.
La nota di trasmissione dell’OM n. 45/2022, riguardo ai succitati vincoli, comunica che vi sarà un controllo da parte del sistema informativo del Ministero, controllo (aggiungiamo noi) che riguarderà il solo vincolo operante.
Nello specifico:
- il controllo avverrà attivando una specifica funzione di controllo del sistema informatico;
- la funzione sarà operativa in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti;
- la funzione segnalerà, nella fase suddetta, il personale docente soggetto ai vincoli succitati (o meglio al vincolo triennale suddetto).
Gli Uffici territoriali competenti, grazie alla funzione di controllo, possono:
- applicare i previsti limiti (quindi non convalidare la domanda al personale docente che è soggetto al vincolo triennale);
- consentire la partecipazione alla mobilità (quindi convalidare la domanda) ai docenti esclusi dal suddetto vincolo (ossia ai beneficiari delle precedenze, di cui all’articolo 13 dell’ipotesi di CCNI 2022/25, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ovvero ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa).
Alla luce di quanto, i docenti sottoposti al vincolo triennale, di cui sopra, possono sì presentare domanda, ma la stessa non sarà convalidata, per cui non parteciperanno ai movimenti, secondo le disposizioni vigenti.
Il sistema informatico, infine, controllerà anche (e non ne permetterà la convalida) le eventuali domanda di passaggio di ruolo/cattedra presentate dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 21/22 (che possono presentare solo domanda di trasferimento).