Aggiornamento GPS, valutazione dei titoli: le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento per le supplenze (Bozza Decreto).
Aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il Ministero dell’Istruzione ha preparato la bozza del Decreto recante il ‘Regolamento concernente la costituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo’. La riapertura delle Graduatorie Provinciali e di Istituto dovrebbe essere confermata per la prossima primavera 2022 (si parla dei mesi di aprile-maggio): si deve solo attendere l’approvazione a uno degli emendamenti presentati al Decreto Sostegni Ter. Vediamo, in particolare, cosa viene disposto nel nuovo Regolamento per le supplenze in merito alla valutazione dei titoli.
Aggiornamento GPS, valutazione dei titoli: le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento per le supplenze
Le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli sono indicate all’articolo 6 del nuovo Regolamento per le supplenze. In particolare, gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base delle tabelle di valutazione.
Computo del punteggio dei titoli dichiarati e operazioni di verifica
L’aspirante può dichiarare un titolo solamente una volta per ciascuna GPS. Il sistema informatico provvede al computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS, anche attraverso la delega a scuole polo, su specifiche classi di concorso.
Qualora dovessero essere rilevate difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. La scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua i controlli delle dichiarazioni presentate con tempestività. Una volta terminate le operazioni di controllo, il dirigente scolastico comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda oltre a darne comunicazione all’aspirante supplente. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze di aggiornamento delle GPS e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
Esito negativo della valutazione dei titoli
Qualora, invece, la verifica restituisca un esito negativo, il DS comunica all’ufficio competente la circostanza che ha prodotto tale esito (per esempio nel caso in cui l’aspirante non sia in possesso del relativo titolo di accesso richiesto o abbia reso comunque dichiarazioni non corrispondenti a verità).
Si provvede, di conseguenza, alla rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; anche in questo caso viene data comunicazione delle determinazioni assunte anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
Inoltre, qualora la verifica dei titoli abbia prodotto esito negativo, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
SCHEMA DECRETO REGOLAMENTO SUPPLENZE
da scuolainforma