Mobilità docenti per l’a.s. 2022/23, precedenza “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità”.
Precedenze
Queste le precedenze indicate, in ordine di priorità, nell’articolo 13, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2022/25:
- I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
- II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
- III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
- IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
- V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
- VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017
Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
Si tratta della quinta preferenza riconosciuta nel summenzionato articolo 13 riconosciuta al personale docente, trasferito d’ufficio (o a domanda condizionata) negli ultimi otto anni, richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.
A chi spetta
La precedenza in esame si lega a quella indicata nel punto II del suddetto articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25 “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità“.
Tale precedenza:
- spetta al suddetto personale (trasferito d’ufficio … ) che ha titolo con precedenza (naturalmente qualora non riesca a rientrare nella scuola di precedente titolarità), rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà;
- si applica solo nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno); pertanto non si può rientrare con precedenza in un posto/cattedra diverso rispetto a quello in cui si era titolari quando si è stati trasferiti d’ufficio.
Applicazione
La precedenza si applica ai soli trasferimenti e nella prima fase (trasferimenti comunali), come si evince anche dal sopra riportato punto 1.
Il personale interessato, infatti, si “muoverà” con precedenza, rispetto ai movimenti della seconda fase (trasferimenti provinciali), prima che inizino i predetti trasferimenti provinciali, come si legge nell’Allegato 1 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” – Effettuazione della prima fase, punto 1, lettera G (ultimo movimento della prima fase).
Si evidenzia che:
- in caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l’ordine di graduatoria, indipendentemente dall’anno scolastico del trasferimento d’ufficio;
- il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto (la precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto).
Condizioni
La precedenza spetta a condizione che:
- si indichi nella domanda la scuola o il comune dal quale si è stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà;
- la domanda si presenti in ciascun anno dell’ottennio suddetto, secondo la modalità indicato nel punto precedente.
Punteggio di continuità
Il personale in questione, per il citato ottennio, continua a cumulare il punteggio previsto per la continuità di servizio. Ai fini dell’attribuzione del citato punteggio, si dovrà presentare apposita dichiarazione personale, indicando l’anno del trasferimento d’ufficio.
Il punteggio relativo alla continuità di servizio, così come il diritto alla precedenza (e il punteggio aggiuntivo), si mantiene anche nel caso in cui, nel corso dell’ottennio, si ottenga il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda di rientro con precedenza nel comune di precedente titolarità (è il caso in cui il docente presenti domanda, nell’ottennio, indicando come prima preferenza la scuola o il comune, da cui è stato trasferito d’ufficio, e viene soddisfatto per una delle altre successive preferenze espresse).
Il suddetto punteggio, complessivamente accumulato, infine, si mantiene anche nel caso in cui il docente sia perdente posto nel comune di attuale titolarità e presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di attuale titolarità (e quindi nel comune di attualità titolarità). In tal caso, evidenziamo, non è possibile usufruire della precedenza per rientrare nel comune di precedente titolarità.
Perdenti posto nel comune di attuale titolarità
E’ possibile (come si evince da quanto detto sopra) che il docente, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità. In questo caso, può presentare domanda condizionata per restare nel predetto comune (di attuale titolarità), ma non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità; mantiene comunque (come già detto) il punteggio di continuità complessivamente accumulato.
In tal caso, inoltre, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità permane anche negli anni successivi, entro i limiti dell’ottennio iniziale e mantenendo sempre il punteggio di continuità.
Approfondisci (anche in riferimento al calcolo dell’ottennio e a quando scatta la precedenza) leggendo “Mobilità 2022/23, precedenza docenti trasferiti d’ufficio: quando spetta e quando si perde. Punteggio continuità”