Da oggi 28 febbraio, i docenti potranno presentare domanda di mobilità: vediamo l’ordine dei trasferimenti provinciali.
Nonostante le polemiche da parte dei sindacati (solo una sigla sindacale, la CISL Scuola, ha firmato per il rinnovo del CCNI 2022/25), il Ministero dell’Istruzione è andato avanti con le procedure in merito alla mobilità 2022: con l’Ordinanza Ministeriale n.45/2022, infatti, ha comunicato le direttive da seguire per i movimenti di docenti, personale educativo e ATA in vista del prossimo anno scolastico 2022/23. Questo è un momento molto importante per tantissimi lavoratori della scuola che presenteranno domanda di trasferimento con la speranza di migliorare la propria posizione lavorativa. Con quale ordine avverranno tali movimenti? Di seguito attenzioniamo quelli che avvengono all’interno della stessa provincia.
Al via le domande per la mobilità 2022
Da domani, lunedì 28 febbraio, partirà ufficialmente la procedura relativa alla mobilità 2022, di cui ricordiamo la finestra temporale:
- Docenti: tra il 28 febbraio e il 15 marzo 2022 (17 maggio pubblicazione degli esiti);
- personale educativo : dal 1° marzo al 21 marzo (risultati 17 maggio);
- ATA: dal 2 marzo al 18 marzo 2022 (risultati 20 maggio).
L’ordine con cui avverranno i movimenti è il consueto: trasferimenti all’interno dello stesso comune, all’interno della stessa provincia e infine tra province diverse. In questa ultima fase, è inserita anche la mobilità professionale che, se richiesta su base provinciale, precede gli spostamenti da fuori provincia.
Ordine dei movimenti provinciali
Dopo la I fase, quindi, destinata ai trasferimenti tra scuole appartenenti allo stesso comune, avverrà la II fase, destinata ai movimenti provinciali: in questa fase sono compresi anche i trasferimenti su altra tipologia di posto, da sostegno a posto comune e viceversa. Come avverranno? L’allegato 1 del CCNI indica l’ordine che si seguirà, identificando ogni movimento con una lettera maiuscola dell’alfabeto, dalla A all’H ter: per ogni operazione di mobilità, si farà riferimento al punteggio valutato per ogni richiedente, che ne determina la posizione in graduatoria. Ecco l’ordine con cui si procederà:
- Trasferimenti d’ufficio (lett. A): si seguirà il criterio di vicinanza rispetto alla scuola di precedente titolarità;
- Movimenti a domanda (lett. B) dei docenti beneficiari della precedenza indicata nell’art.13 comma 1 punto III: personale con disabilità o che necessita di particolari cure mediche;
- Trasferimenti a domanda di docenti con figlio disabile (lett. C);
- Spostamenti a domanda di docenti che assistono coniuge o genitore disabile (lett. D);
- Movimenti a domanda dei docenti che hanno svolto tre anni di servizio, compreso l’anno in corso, in corsi scolastici presso strutture ospedaliere o penitenziarie (lett. E);
- Trasferimenti a domanda di docenti che abbiano svolto tre anni di servizio, compreso quello in corso, in centri territoriali, in corsi serali, per lavoratori, di alfabetizzazione (lett. E1);
- Movimenti a domanda di docenti con coniuge militare o di categoria equiparata (lett. E2) e di personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (lett. E3);
- Trasferimenti dei docenti titolari in provincia (lett. F);
- Movimenti a domanda da posto comune a posto di sostegno (anche tra scuole dello stesso comune) (lett. G);
- Trasferimenti dei docenti titolari in provincia la cui domanda non ha avuto esito positivo nelle precedenze operazioni, ma che riceveranno una nuova sede d’ufficio (lett. H);
- Movimenti a domanda relativi alla mobilità tra province che hanno modificato l’area territoriale di competenza (lett. H bis);
- Trasferimenti a domanda da sostegno a posto comune, anche qualora la scuola richiesta sia nello stesso comune in cui si è titolari (lett. H ter).
da scuolainforma