Si è svolto ieri, venerdì 25 febbraio 2022 una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione, avente come oggetto la bozza per l’aggiornamento triennale delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e delle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.
COSA SONO LE GAE?
Le graduatorie ad esaurimento (GaE), ex graduatorie permanenti, sono delle graduatorie riservate ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento nelle quali è stato possibile iscriversi fino all’anno 2007/2008 e, a determinate condizioni, anche negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Sono strutturate su base provinciale e sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alle posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti.
Le GaE vengono annualmente utilizzate sia per le assunzioni a tempo indeterminato (nei limiti del 50% dei posti disponibili) sia per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto/30 giugno).
Attualmente sono circa 52.000 gli aspiranti presenti in GaE. Di questi, circa 10.000 sono già in ruolo e non hanno quindi più titolo a permanere in GaE. Dei 52.000 aspiranti, circa 18.500 sono presenti con riserva a seguito di contenzioso, come per esempio, i candidati (per lo più Diplomati Magistrali) inseriti nelle GaE con riserva “T”.
AGGIORNAMENTO TRIENNALE
L’ultimo aggiornamento è stato effettuato nel 2019 per cui quest’anno è previsto l’aggiornamento triennale che avrà validità per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Si attendono circa 35/40mila domande.
TEMPISTICA
Secondo la bozza del D.M. illustrato alle organizzazioni sindacali le domande andrebbero presentate dalle ore 9:00 del 7 marzo fino alle 23:59 del 21 marzo 2022.
I sindacati hanno chiesto lo spostamento dell’avvio della procedura e tempi più distesi sia per evitare la sovrapposizione con altre procedure (la mobilità dei docenti di ruolo) sia per permettere ai docenti interessati di maturare i giorni utili ai fini del riconoscimento dei 12 punti, o comunque dell’anno di servizio.
Come riporta la CISL Scuola, su questo punto l’Amministrazione si è dichiarata disponibile, riservandosi unicamente una verifica con i responsabili del sistema informatico.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda sarà presentata unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
I candidati si dovranno collegare all’indirizzo https://www.miur.gov.it/, e accedere, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento, alla pagina dedicata.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda tutti coloro che sono già inseriti nelle GAE, in quanto non sono consentiti nuovi inserimenti.
Possono altresì presentare domanda coloro che erano già inseriti nelle GAE e che sono stati depennati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti. Questa possibilità, inizialmente negata dal ministero, è stata oggetto di numerose vertenze giudiziarie. Già dallo scorso aggiornamento è dunque consentito il reinserimento.
COSA SI PUÒ FARE CON L’AGGIORNAMENTO
Con la domanda di aggiornamento è possibile:
- L’Aggiornamento il punteggio con cui si è inseriti in graduatoria, dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili (si veda qui per le tabelle di valutazione dei titoli).
- La permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva (senza cioè dichiarare nuovi titoli e servizi).
- Il reinserimento in graduatoria (nel caso in cui il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda). In tal caso il candidato recupererà il recupero precedentemente punteggio maturato all’atto della cancellazione.
- Lo scioglimento della riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato).
- Il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato.
PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO
I titoli di preferenza, che fanno prevalere a parità di punteggio, vanno in ogni caso confermati nell’apposita casella.
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE
Per le convocazioni da GAE (a tempo indeterminato e a tempo determinato) operano le precedenze nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della Legge 104/1992. Queste vanno eventualmente confermate oppure possono essere dichiarate ex novo per chi le ha acquisite.
TITOLI DI RISERVA
I titoli di riserva (di cui alla Legge 68/1999) vanno dichiarati o riconfermati (per chi li aveva già dichiarati in precedenza). Coloro che li chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
TITOLI DA DICHIARARE
Vanno dichiarati i titoli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’a.s. 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.
SERVIZI PRESTATI NELLE SEZIONI PRIMAVERA
L’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.
SERVIZI PRESTATI NEI PROGETTI REGIONALI
Sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
ELENCHI DI SOSTEGNO
Gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.
Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO SU SOSTEGNO
Il servizio prestato con il possesso del titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta.
In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.
SCUOLE CON METODO DIDATTICO DIFFERENZIATO
Per le scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione.
TITOLI NON AUTOCERTIFICABILI CHE VANNO ALLEGATI
In generale non è necessario allegare alla domanda alcuna documentazione eccezion fatta per i titoli che non possono essere autocertificati e, in particolare:
- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
- titoli artistici-professionali
- servizi presto in altri Paesi UE
GRADUATORIE D’ISTITUTO DI I FASCIA
Nella prima fascia delle graduatorie d’istituto possono inserirsi tutti gli aspiranti che sono inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.
La domanda si presenta tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di “Istanze on Line (POLIS)”
Scelta delle scuole: si possono indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime.
Attenzione: la provincia scelta per la I fascia delle graduatorie d’istituto dovrà però coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Su questo punto la UIL Scuola ha chiesto le operazioni relative alla I fascia di istituto vengano effettuate successivamente e in contemporanea con quelle delle GPS in modo che il docente inserito nelle GAE possa scegliere consapevolmente un’unica provincia sia per le GPS che per la I, II e III fascia di istituto.
da obiettivoscuola