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Aggiornamento GAE: il Ministero propone la presentazione delle domande dal 7 al 21 marzo 2022. La FLC CGIL chiede lo spostamento dell’avvio della procedura e tempi più distesi

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Il Ministero ha illustrato il DM che regolamenta l’aggiornamento delle graduatorie, possibile il reinserimento per chi era stato cancellato in quanto non aveva prodotto domanda nei precedenti aggiornamenti.

Validità aggiornamento GAE e graduatorie di 1 fascia d’istituto: a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Tempi di presentazione delle domande: dalle 9:00 del 7 marzo alle 23:59 del 21 marzo 2022. La FLC CGIL insieme alle altre organizzazioni sindacali ha chiesto lo spostamento dell’avvio della procedura e tempi più distesi.

Modalità di presentazione delle domande: attraverso Istanze on Line (POLIS)”, con credenziali SPID o utenza valida per l’accesso al servizio.

Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti

Cosa si può chiedere con l’istanza:

  • aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoriacorso di preparazione dirigente scolastico
  • reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato allatto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, permanenza in graduatoria a pienotitolo o con riserva
  • scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo
  • il trasferimento da una provincia ad unaltra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato

Come compilare la domanda:

  • preferenze a parità di punteggio (art. 5 del DPR n. 487 del 1994): va riconfermata con l’apposita casella
  • priorità nella scelta della sede (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992): va dichiarata da chi l’acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva
  • riservisti (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio  poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta

Quali titoli e servizi dichiarare: quelli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dellas 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se laspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.concorso tfa sotegno vii ciclo

Servizio prestato nelle sezioni primavera (DM n. 335/2018): laspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nellinfanzia e massimo di 3 punti nella primaria.

Servizi svolti con progetti regionali (art 5, c4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104): sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dallas 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni dopera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

Elenchi del sostegno (per docenti specializzati): gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.

Inserimento elenchi sostegno con riserva: Possono richiedere linserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione allinsegnamento di sostegno avviati entro la.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito allestero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.concorso ordinario docenti 2022

Valutazione servizio su posto di sostegno: se prestato con il possesso della specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.

Scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi): è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione

Titoli non autocertificabili (quindi da allegare):

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
  • titoli artistici-professionali
  • servizi presto in altri Paesi UE

1 fascia graduatorie d’istituto:

Chi può inserirsi: gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

Come si presenta domanda: tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di Istanze on Line (POLIS)”

Scelta delle scuole: si possono indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dellinfanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dellinfanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nellambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE: si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dellinclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.

Tempi: un avviso del Ministero indicherà la tempistica.

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