Ancora una volta esistono scuole che interpretano in malo modo la normativa sul congedo parentale frazionato, l’utilizzo di diversi istituti di congedo e il diritto alla continuità contrattuale del supplente. Una docente supplente dalle graduatorie di Istituto di un Liceo, ci chiede se è corretto l’agire della sua Segreteria scolastica che l’ha individuata supplente su un posto resosi disponibile perché la titolare è in astensione dal lavoro per congedo parentale. Alla supplente viene interrotto il contratto ogni qual volta la titolare prende congedo parentale fino al venerdì e poi non rientrando in servizio nè il sabato nè la domenica,perché la scuola è chiusa, prosegue ad assentarsi il lunedì con altra tipologia di congedo. La stessa interruzione del contratto è avvenuta durante le vacanze di Natale, nonostante l’assenza fino al 23 dicembre è stata giustificata per congedo parentale e il 7 gennaio 2022 si è assentata per malattia del bambino di età inferiore ai tre anni.
Congedo parentale frazionato
Per il personale scolastico sia docente che non, l’art.12, comma 4, del CCNL scuola prevede che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
In buona sostanza il contratto della scuola rimanda all’art.32, comma 1 lettera a) del Testo Unico che ha subito evidenti modifiche ai sensi del decreto legislativo n. 80/2015, sembrerebbe affermare che la retribuzione al 100% dei primi trenata giorni di congedo parentale per le lavoratrici madri e i lavoratori padri della scuola, si potrebbero fruire entro il dodicesimo anno dell’età del bambino.
C’è da aggiungere che, ai sensi del d.lgs. 151/2001, il congedo parentale può essere anche fruito in modo frazionato, per esempio laddove esiste la settimana corta potrebbe essere richiesto dal lunedì al venerdì, non coinvolgendo il sabato e la domenica, nel caso in cui si riprendesse l’assenza da scuola il lunedì successivo ma con diverso “istituto” di congedo ( malattia personale, malattia del figlio di età inferiore ai tre anni, congedo per legge 104/92 o altro ancora…).
Periodi di assenza del titolare
C’è da spiegare che il contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola, all’art.12 comma 6, si riferisce esclusivamente al congedo parentale e non a congedi frazionati di diversa tiopologia. Tenendo conto di quanto appena specificato, l’art.12, comma 6 del CCNL scuola 2006/2009, va applicato solamente nel caso in cui si prendono due frazioni di congedo parentale per la medesima “persona da assistere” ( nel caso della docente che pone la domanda il congedo si riferisce al figlio), intervallati da giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura della scuola. Ricordiamo che il comma 6 suddetto specifica che: “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Questo significa che l’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto. Quindi in tal caso l’assenza diventa continuativa e il supplente ha diritto a mantenere la sua continuità contrattuale.
Tale proseguimento contrattuale permane anche, senza soluzione di continuità, se il titolare prendesse un congedo parentale frazionato fino ai giorni festivi e poi prendesse un’altra tipologia di congedo dal primo giorno utile, immediatamente dopo i festivi, di ripresa delle attività didattiche. In tal caso il supplente permane in servizio e il titolare avrà decurtato il computo delle assenze per congedo parentale nei periodi festivi. Ma se fra i due periodi di congedo frazionato e altro congedo, c’è un giorno non festivo per cui il docente titolare avrebbe potuto riprendere l’effettivo servizio anche se in fase di sospensione delle attività didattiche, allora il supplente non potrà avere il contratto continuativo anche se mantiene il diritto di precedenza a proseguire il contratto al primo giorno effettivo di ripresa delle attività di lezione.
Assenza continuativa prima delle vacanze e dopo le vacanze
È utile sapere che se il docente titolare si assenta a partire da sette giorni prima delle vacanze natalizie enon rientra per i sette giorni successivi al termine delle vacanze, il docente supplente resta in servizio anche per tutte le festività ed ha diritto allo stipendio. La norma che dispone quanto suddetto, è l’art. 40 del Ccnl scuola 2006/2009. Nei casi di assunzione di un supplente in sostituzione di personale assente, docente o ata che sia, è evidenziato nel comma 3 del suddetto articolo, che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente a tal fine l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. In questo comma 3 si specifica anche che le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile. In buona sostanza un docente supplente che è stato assunto almeno sette giorni prima dell’inizio delle vacanze natalizie, per cui il titolare non rientrerà in servizio prima dei sette giorni successivi al termine delle stesse vacanze, avrà diritto come supplente di essere retribuito anche per tutte le vacanze natalizie. Se ad esempio un docente titolare si dovesse assentare dal 15 dicembre al 15 gennaio in un’unica soluzione, il supplente dovrà essere retribuito anche per il periodo delle vacanze natalizie. Tale periodo vale oltre che economicamente anche giuridicamente, per esempio per il punteggio di servizio. Durante le vacanze di Natale il docente supplente non potrà essere messo in ferie d’ufficio, in quanto non le ha richieste e poi non le ha nemmeno maturate.Cosa diversa è se il docente titolare riprende il servizio anche per un solo giorno prima o durante le vacanze, in tal caso, non solo non verranno retribuite le vacanze al supplente, ma in caso di nuova assenza del titolare alla ripresa delle lezioni, il Dirigente scolastico, appurato che il titolare abbia ripreso servizio nelle classi prima dell’inizio delle vacanze, dovrà necessariamente scorrere nuovamente la graduatoria per individuare il supplente.
da la tecnicadellascuola.it