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Riforma fiscale e bonus 100 euro: le novità. Conviene rinunciare al bonus?

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La legge di bilancio 2022 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) riorganizzando le aliquote Irpef, rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

ALIQUOTE E SCAGLIONI
Innanzitutto vengono apportate modifiche sia agli scaglioni (che vengono rimodulati), sia alle aliquote Irpef (ridotte da cinque a quattro e rimodulate).

Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito.

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI VECCHIE ALIQUOTE E SCAGLIONI
a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; www.obiettivoscuola.it
d) oltre 50.000 euro, 43%.
a) fino a 15.000 euro, 23%;
b) da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%
c) da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%
d) da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%
e) oltre 75.000 euro, 43%

 

A seguito delle modifiche introdotte quindi:

  • si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%;
  • la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
  • la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);
  • i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (fino all’anno scorso tale aliquota si applicava oltre la soglia dei 75.000 euro).

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
La riforma introduce delle modifiche anche alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, rispetto al regime vigente:  www.obiettivoscuola.it

  • Viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;
  • Con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 eurowww.obiettivoscuola.it
  • La terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
  • Si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.www.obiettivoscuola.it

MODIFICHE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DA LAVOROLaurea Triennale - Scienze delle attività motorie e sportive L22 DIPENDENTE
La normativa previgente, così come modificata dal Decreto Legge n. 3 del 2020, disponeva il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati. Tale trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, aveva sostituito il c.d. bonus di 80 euro.www.obiettivoscuola.it

In base alla nuova legge di bilancio, in vigore da quest’anno:

  • Viene eliminato del tutto il bonus per i redditi superiori a 28mila euro.
  • Il bonus di 100 euro mensili rimane per i redditi fino a 15mila euro annui a condizione che l’imposta lorda del contribuente determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia “capiente”  rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati (per questi contribuenti la situazione rispetto al passato non è cambiata).
  • Si riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.università telematica

In tale ultimo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

In sostanza il “bonus” di 100 euro mensili rimane in vita per i redditi fino a 15.000 euro mentre per chi ha un reddito compreso fra 15.000 e 28.000 continua ad essere riconosciuto, solamente se, dal mix di nuove aliquote e detrazioni fiscali dovesse emergere una situazione penalizzante per il contribuente.

CONVIENE RINUNCIARE AL BONUS?
Il bonus viene erogato mensilmente direttamente in busta paga (nel cedolino è presente l’apposita voce CREDITO D.L. 03/2020). Tuttavia, solo alla fine dell’anno, in sede di dichiarazione dei redditi si potrà capire se il contribuente ha diritto o meno al bonus. Ricordiamo che la dichiarazione dei redditi 2022 verrà presentata nel 2023.

Infatti, se il contribuente nell’anno avrà maturato complessivamente più di 28.000 euro, il bonus eventualmente percepito dovrà essere restituito. Parimenti, per chi avrà maturato un reddito compreso fra 15.000 e 28.000 euro, bisognerà verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate. Solo in sede di dichiarazione dei redditi, infatti, si potrà capire se, in base alla differenza fra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, il bonus spetterà (del tutto o in parte).

Chi vuole può quindi preventivamente rinunciare all’erogazione del bonus mensile attraverso l’apposita funzione presente su NOIPA (Servizi, Stipendiali, Gestione trattamento integrativo ex art. 1 D.L. n. 3 del 5/2/2020). É necessario disporre del PIN identificativo.

In generale, conviene rinunciare al bonus nei casi in cui si prevede di doverlo restituire.

Rinunciando al trattamento integrativo, il contribuente lo potrà eventualmente ricevere, se spettante, in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi quando sarà noto il reddito complessivo dell’annowww.obiettivoscuola.it

In altri termini, chi rinuncia all’erogazione mensile del bonus, ne avrà comunque diritto qualora, in sede di dichiarazione dei redditi, dovesse emergere il diritto al bonus in base al reddito complessivo, all’importo delle detrazioni e all’imposta lorda.

Il sostituto d’imposta (in questo caso il Ministero dell’Istruzione) è infatti tenuto ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione (a debito o a credito). L’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.

da obiettivoscuola

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