Nel caso di furto, smarrimento o distruzione del diploma originale, può essere richiesto un certificato sostitutivo del diploma, avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell’originale.
Il certificato sostitutivo ha a tutti gli effetti lo stesso valore dell’originale (cfr. art.187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione) e può essere richiesto una sola volta.
In caso di furto o smarrimento si deve allegare alla domanda la copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale andranno indicati la denominazione del diploma, l’anno di conseguimento, la scuola e il luogo; nel caso in cui il diploma originale sia danneggiato, questo, indipendentemente dalle sue condizioni, va allegato alla richiesta di rilascio del certificato.
Si potranno comunque avere in numero illimitato certificati semplici attestanti l’avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell’istituto scolastico.
DIPLOMA DI LICENZA MEDIA
Ai sensi dell’art. 187 del Testo Unico comparto scuola:
I DIPLOMI DI LICENZA SONO RILASCIATI DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE”.
Secondo il comma 2, possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. “In caso di smarrimento, purché l’interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l’avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside”.
I certificati i devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
DIPLOMI DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi.
L’USR Lombardia, con la nota n. 3465 del 14 febbraio 2022 ha illustrato la procedura da seguire per la richiesta di lascio del certificato sostitutivo, avente valore legale, del diploma originale di scuola secondaria di II grado come normato dall’articolo 199, comma 6 del TU 294/97, sulla base delle competenze di questo Ufficio, di cui al DPCM 11 febbraio 2014 n. 98, si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di uniformare le stesse procedure sul territorio regionale.
- La domanda di rilascio del certificato, da compilare tramite modulo allegato alla presente, deve essere inoltrata dall’interessato/a al Dirigente scolastico della scuola che ha rilasciato il diploma e in cui il titolo è stato conseguito, tramite mail istituzionale della stessa. Alla domanda deve essere allegato il documento di identità del richiedente, in corso di validità, e la denuncia di smarrimento o furto del diploma originale presentata alle Autorità competenti.
- La scuola che riceve la domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli, trasmette all’UAT di pertinenza una nota specificando i seguenti dati:
- Denominazione attuale dell’Istituto;
- Eventuale denominazione dell’Istituto, se variata, alla data del conseguimento del diploma;
- Tipologia del diploma di cui al duplicato;
- Nome e cognome dell’interessato/a
- Votazione conseguita e anno scolastico di riferimento;
- Data di avvenuto ritiro del diploma originale.
Le scuole trasmettono la nota con i dati richiesti all’ambito territoriale di riferimento, allegando la domanda dell’interessato/a e la denuncia di smarrimento o furto.
L’ambito territoriale, acquisita la documentazione, emette il certificato sostitutivo del diploma originale di scuola secondaria di secondo grado, avente valore legale.
da obiettivoscuola