Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 ha previsto che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo fossero disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.
Fu stabilito quindi che, in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della Legge 124/1999, solo per la prima volta e solo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la costituzione delle GPS e il conferimento delle supplenze fossero disciplinati da un’ordinanza Ministeriale piuttosto che da un regolamento da adottare secondo la più articolata e lunga procedura prevista dalla Legge 1988, n. 400, appunto, per i regolamenti ministeriali.
Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee”.
In attuazione del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 fu emanata l’O.M. 60/2022 del 10 Luglio 2020, la cui validità però è limitata al solo primo biennio “2020/2022” (la norma prevede espressamente l’espressione “in prima applicazione”).
Di qui l’esigenza di provvedere all’emanazione di un nuovo regolamento che disciplini la costituzione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze per il successivo triennio e, in generale, a regime. La bozza del regolamento è stata illustrata alle organizzazioni sindacali nelle scorse settimane.
Nel corso degli incontri con i sindacati era trapelata la notizia di un possibile rinvio dell’aggiornamento delle graduatorie in modo da consentire nel frattempo l’approvazione del regolamento, i cui tempi di approvazione, almeno secondo il Ministero, sarebbero incompatibili con l’aggiornamento delle graduatorie nel 2022.
Su questo tema i sindacati e alcune forze politiche hanno sollevato la propria contrarietà al rinvio dell’aggiornamento al prossimo anno, attivandosi per la ricerca di una soluzione che possa consentire l’aggiornamento già da quest’anno.
Data l’impossibilità di approvare il nuovo regolamento in tempi brevi, la soluzione possibile è quella di prorogare la validità dell’O.M. 60/2020.
Nella notte le commissioni riunite I e V della Camera nel corso del procedimento di conversione del Decreto Milleproroghe, hanno bocciato l’emendamento Aprea che avrebbe prorogato della validità dell’O.M. 60 anche per l’anno scolastico 2022/2023 e avrebbe contestualmente rinviato al prossimo anno sia l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (GPS) sia quello delle graduatorie ad esaurimento (GAE).
Se da una parte la bocciatura dell’emendamento ha scongiurato il pericolo esplicito del rinvio all’anno scolastico successivo, dall’altra parte manca ancora la proroga dell’O.M. 60/2020.
Sfumata la possibilità di inserire la norma all’interno del decreto milleproroghe, si lavorerà nelle prossime settimane all’individuazione del provvedimento più adatto e veloce con cui raggiungere il risultato su cui sembra ci sia la convergenza dell’intera maggioranza di governo.
(Proroga del termine di validità delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)
1. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 4, al termine del primo periodo, dopo le parole: «graduazione degli aspiranti»., sono inseriti i seguenti periodi: «L’ordinanza adottata ai sensi del precedente periodo e le graduatorie costituite in attuazione conservano efficacia anche per l’anno scolastico 2022/2023. Con decreto del Ministro dell’istruzione si procede, per l’anno scolastico 2022/2023, alla costituzione degli elenchi aggiuntivi per i soggetti che acquisiscono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il termine indicato nel decreto medesimo».
2. Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020-2021/2022, è prorogato all’anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024″.da obiettivoscuola