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Bolzano – Aggiornamento graduatorie d’istituto triennio 2022/25 e provinciali 2022/23: domande entro il 21 febbraio, possibile l’inserimento con riserva

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concorso tfa sostegno vii cicloDa venerdì 21 gennaio sono stati riaperti i termini per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano per l’anno scolastico 2022/23 (per le classi di concorso L2; AT23) o per il triennio 2022/25 (tutte le altre classi di concorso).

Le domande possono essere inviate,  secondo le modalità indicate in circolare, fino al 21 febbraio 2022.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare domanda occorre compilare gli appositi moduli, resi disponibili nella sezione dedicata, che devono essere aperti e compilati esclusivamente con il programma Adobe Reader DC. Tale programma può essere scaricato gratuitamente al seguente link Download di Adobe Acrobat Reader DC | Lettore gratuito di PDF per Windows, Mac OS, Android. Il modulo va aperto selezionando  con il tasto destro del mouse la voce “apri con” in corrispondenza di Adobe Reader DC.

La documentazione deve essere:

  • spedita con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio assunzionedocenti@pec.prov.bz.it, allegando copia di un documento di identità o di riconoscimento
  • oppure inviata tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail: assunzionedocenti@provincia.bz.it, allegando copia di un documento di identità o di riconoscimento
  • attraverso la competente autorità Consolare per i candidati che prestano servizio o che risiedono all’estero.corsi di preparazione concorso docenti 2022

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE (ESCLUSIONE AUTOMATICA):

  • Domande prive della firma a mano o digitale (le uniche valide);
  • Domande sottoscritte con firma etichetta, firma scansionata, firma fotografata, copiata e
    incollata;
  • Domande prive della copia del documento di identità o di riconoscimento;
  • Domande pervenute fuori termine;
  • Domande pervenute oppure redatte su moduli diversi da quelli resi disponibili dallo scrivente ufficio;
  • Domande pervenute attraverso link temporaneo o a scadenza;
  • Domande compilate utilizzando il modello di domanda errato (ad esempio il modello di
    domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali anziché il modello di domanda
    graduatorie d’istituto e viceversa).

I moduli di domanda, forniti a cura dello scrivente ufficio, in formato PDF compilabile, sono scaricabili dal sito dell’Intendenza scolastica italiana:

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/graduatorie-livelloprovinciale.asp
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/personale-scolastico/graduatorie-istituto.asp

Si ricorda che l‘iscrizione alla newsletter consente di ricevere per mail  tempestivo avviso delle news riguardanti altre fasi della formazione delle graduatorie in vista delle  operazioni nomine.

GRADUATORIE DI ISTITUTO
Le graduatorie di istituto delle scuole in lingua italiana hanno validità triennale ad eccezione delle classi di concorso Tedesco L2, A023 ter, che hanno validità annuale.

Ciascuna Graduatoria di istituto è distinta in 3 fasce.

  • I^ fascia è costituita da un elenco degli/le aspiranti che prende in considerazione la migliore posizione che essi/e occupano nella graduatoria provinciale ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale.
  • II^ fascia comprende gli aspiranti non inclusi nelle graduatorie provinciali ma in possesso di un’idoneità o di una abilitazione. Comprende inoltre gli aspiranti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 e che non siano iscritti nelle graduatorie provinciali. L’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie dei docenti già presenti nella III^ fascia, avviene a domanda.
  • III^ fascia: l’inserimento in terza fascia delle Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana è consentito:
    • agli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso a tedesco L2 (scuola primaria e scuola secondaria) o alla classe di concorso A023/ter;
    • agli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto, già inseriti precedentemente nella medesima terza fascia e classe di concorso anche di altra provincia;

a coloro che sono in possesso dei 24 CFU previsti ai sensi dell’art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando il possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.concorso dirigente scolastico_il ruolo del dirigente scolastico tra management e leadership nella scuola pubblica interculturaleSono esclusi dall’obbligo del possesso dei 24CFU gli/le insegnanti di Religione cattolica nonché gli/le insegnanti della classe di concorso A023/ter e Tedesco L2.

Tutti i/le docenti aventi titolo, che desiderano essere inclusi/e nelle graduatorie di istituto sono tenuti/e a produrre domanda entro i termini e le modalità stabiliti dalla presente circolare.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati per le graduatorie di istituto delle classi di concorso 56/A – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e 55/A – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vale quanto stabilito agli artt. 7 e 8, commi 3, 4 e 7 della citata Deliberazione 961/2021 e al punto C.5.8 dell’ allegata Tabella B. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata, e deve essere fornita della prova che sia stata effettivamente svolta.

Tutti i titoli soggetti a valutazione devono essere posseduti entro la scadenza di presentazione della domanda salvo i casi di riserva. Viene valutato il servizio prestato entro il 31.8.2021.

INSERIMENTO CON RISERVA (Graduatorie provinciali)

Gli/le aspiranti che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande non sono in possesso di uno o più requisiti di accesso alla graduatoria provinciale, ma li conseguiranno prevedibilmente entro il termine stabilito dal direttore provinciale competente per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie per il relativo anno scolastico, possono chiedere l’inserimento con riserva.

Il termine per lo scioglimento della riserva viene stabilito e reso noto con Circolare del direttore provinciale competente.

Il termine per lo scioglimento della riserva è perentorio.
Gli/le aspiranti che non sciolgono la riserva entro il termine stabilito vengono depennati/e dalle graduatorie provinciali per l’anno scolastico di riferimento.

INSERIMENTO CON RISERVA (Graduatorie di istituto)
Gli/le aspiranti che hanno titolo ad essere inseriti/e con riserva nelle graduatorie d’istituto di durata annuale sono:

  1. coloro che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso alla graduatoria d’istituto (titolo di studio o abilitazione) entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande e che abbiano richiesto l’equipollenza secondo la normativa vigente entro il suddetto termine;
  2. coloro che conseguano il titolo di accesso alla graduatoria d’istituto (titolo di studio o abilitazione) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ed entro il termine stabilito dal/la direttore/direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;
  3. coloro che conseguono all’estero il titolo di accesso alla graduatoria d’istituto (titolo di studio o abilitazione) successivamente al termine di presentazione delle domande e ottengono l’equipollenza dello stesso entro il termine stabilito dal/la direttore/ direttrice provinciale competente per lo scioglimento della riserva;
  4. coloro che, per l’insegnamento della seconda lingua, conseguano il prescritto attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca o l’attestato equipollente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
  5. coloro, che entro il termine stabilito per lo scioglimento della riserva conseguano un titolo di priorità per gli elenchi per il sostegno ad alunni portatori di handicap ai sensi dell’articolo 22, commi 4 e 5.

Gli/le aspiranti che hanno titolo ad essere inseriti/e e ad aggiornare le posizioni con riserva nelle graduatorie d’istituto di durata triennale sono quelli sopraindicati ai punti a), b) e c), cui si aggiungono:

  1. coloro che debbano conseguire un titolo di priorità sul sostegno;
  2. coloro che attendono la conferma dell’idoneità dell’ordinario diocesano per l’insegnamento della religione cattolica;
  3. coloro che devono conseguire il titolo per l’insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico Montessori;
  4. coloro che devono conseguire il titolo di cui all’articolo 15, comma 1/ter, del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
  5. coloro che debbano conseguire il titolo di accesso alla graduatoria d’istituto: titolo di studio e/o abilitazione e/o i 24 CFU previsti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Oltre il termine stabilito dal direttore provinciale competente di cui sopra, è previsto ai sensi dell’art. 11 comma 5 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, un ulteriore termine di scioglimento della riserva entro il 31/12/2022 unicamente per gli/le aspiranti che debbano conseguire i titoli di seguito elencati, previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera e) della sopraccitata deliberazione:

  • il titolo di studio
  • il titolo di abilitazione
  • 24 CFU previsti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b) del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Gli/le aspiranti che scioglieranno la riserva entro il termine perentorio stabilito e comunicato con Circolare del direttore provinciale competente (estate 2022) saranno inseriti/e nella relativa graduatoria di istituto per l’anno scolastico 2022/23 a pieno titolo.

Gli/le aspiranti che invece non scioglieranno la riserva entro il suddetto termine (estate 2022) saranno inseriti/e comunque in graduatoria con il codice di riserva e punteggio “0”. Qualora scioglieranno la riserva entro il 31/12/2022 potranno essere inseriti/e a pieno titolo nelle graduatorie di riferimento a decorrere dall’anno scolastico successivo e cioè dal 2023/24. Se invece non scioglieranno la riserva entro il termine perentorio del 31/12/2022 gli/le aspiranti saranno cancellati/e definitivamente dalle graduatorie d’istituto per il triennio di riferimento.

Si specifica che mentre il primo termine per lo scioglimento della riserva verrà stabilito e comunicato con successiva circolare del direttore provinciale competente, l’ulteriore termine di scioglimento della riserva (31/12/2022), previsto unicamente per i casi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e) della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, viene reso noto attraverso la presente circolare.

GRADUATORIE PROVINCIALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Dall’anno scolastico 2022/2023, nelle suddette graduatorie provinciali sono inseriti i/le docenti già iscritti/e nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico 2021/2022, con l’esclusione di coloro che sono stati successivamente depennati dalle medesime graduatorie provinciali.
Dall’anno scolastico 2022/2023 possono altresì accedere a domanda alle suddette graduatorie provinciali:

  • i/le docenti abilitati all’insegnamento vincitori di un concorso per titoli ed esami bandito dalla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana;
  • i/le docenti abilitati ai sensi dell’art. 12/bis del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;
  • i/le docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l’anno scolastico 2021/2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso della abilitazione per la corrispondente classe di concorso della scuola secondaria, ovvero della prescritta laurea per la scuola primaria oppure del titolo di specializzazione per il sostegno.

Alle graduatorie per l’insegnamento del tedesco seconda lingua possono accedere a domanda tutti/e i/le docenti in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento.

A domanda possono inoltre accedere alle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana di cui all’art. 12, comma 1/bis, lettera d) della legge provinciale n. 24/1996, i/le docenti iscritti/e nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente.

Ai fini del computo dei tre anni di servizio, un anno di servizio deve comprendere almeno 180 giorni anche non continuativi all’interno del medesimo anno scolastico o, ai sensi delle norme vigenti, durare ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche con partecipazione allo scrutinio finale.

I tre anni di servizio possono essere non continuativi. Essi costituiscono requisito di accesso alle graduatorie provinciali. Tale requisito di accesso può essere dichiarato con riserva nel caso in cui l’anno scolastico in corso (2021/2022) rappresenti il terzo anno utile al passaggio in Graduatoria provinciale.

A domanda possono inoltre accedere alle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana, per la classe di concorso A023/ter, i/le docenti abilitati ai sensi della Delibera della Giunta provinciale 14 gennaio 2020, n. 8.

Tutti i titoli soggetti a valutazione, previsti dall’Allegato B e dall’Allegato D della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021 devono essere posseduti entro la scadenza di presentazione della domanda, salvo i casi di riserva.

Viene valutato il servizio prestato entro il 31.8.2021.
Ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, articolo 20, comma 5, il servizio di insegnamento specifico che i docenti hanno prestato a decorrere dal conseguimento, rispettivamente, dell’idoneità o dell’abilitazione per la scuola primaria e dell’abilitazione per la scuola secondaria, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio senza i predetti requisiti.

Per quanto concerne la valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati per le graduatorie provinciali delle classi di concorso 56/A – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e 55/A – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vale quanto stabilito agli artt. 7 e 8, commi 3, 4 e 7 della citata Deliberazione 961/2021 e al punto C.5.8 dell’ allegata Tabella B. Ogni attività deve essere adeguatamente documentata, e deve essere fornita della prova che sia stata effettivamente svolta.

Ai sensi dell’art. 14 commi 2 e 3 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021, i docenti di cui all’art. 4, comma 5 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 455 del 4.6.2019, inseriti nelle Graduatorie con codice *05, che intendano sciogliere la riserva ed inserirsi a pieno titolo nelle Graduatorie provinciali e/o ad esaurimento della scuola italiana, per l’anno scolastico 2022/2023, sono tenuti a sciogliere la stessa entro il termine perentorio stabilito con Circolare del Direttore Provinciale per le scuole italiane.

Coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato sono depennati sia dalle Graduatorie provinciali ad esaurimento che dalle Graduatorie provinciali e non possono richiedere un nuovo inserimento. Non sono consentiti trasferimenti in ingresso e in uscita dalle Graduatorie provinciali.

SOSTEGNO
Per quanto riguarda gli speciali elenchi di sostegno ad alunni portatori di handicap, gli stessi sono predisposti ai sensi dell’art. 22 della Deliberazione della Giunta provinciale n. 961/2021.

Ai sensi della Legge Provinciale del 10 gennaio 2022, n. 1, articolo 25, a domanda possono accedere ai ruoli provinciali per il sostegno i/le docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l’anno scolastico 2021/2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno (“prioritá X”).

VEDI LA CIRCOLARE

da obiettivoscuola.it

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