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ANP. Personale non scolastico e obbligo vaccinale per over 50: cosa fare

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ROMA. Oggi, martedì 15 febbraio, l’ANP ha comunicato che “dopo avere chiarito il rapporto tra l’obbligo vaccinale del personale scolastico e quello per i cittadini ultracinquantenni, l’ANP ritiene opportuno fornire qualche indicazione su come agire in presenza di personale non scolastico con tale caratteristica anagrafica”.
“A nostro parere -scrive l’ANP- , è escluso che debbano effettuarsi sul personale non scolastico over 50 controlli sull’adempimento dell’obbligo vaccinale disposto dall’articolo 4-quater del D.L. 44/2021, convertito dalla legge 76/2021. Ciò in virtù del fatto che, anche in questo caso, vige quanto previsto da apposita disciplina ovvero dall’art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021. Il comma 1 di detto articolo, infatti, così dispone:
Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. […].”
Si ricorda che il richiamato articolo, 9, comma 2, afferma che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c)  effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Il comma 3 dell’art. 9.ter.1, peraltro, dispone che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
Pertanto, secondo l’ANP, i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del comma 1 senza considerare l’età del personale non scolastico.”

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