Lo straniero deve possedere un livello di conoscenza A2 della lingua italiana. Novità sugli enti certificatori riconosciuti
Entrerà in vigore il 27 febbraio 2022 il nuovo decreto adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca del 7 dicembre 2021 sulle modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (D. Lgs, 286/98 art. 9 comma 2-bis). Il decreto che prende atto della soppressione del MIUR e dell’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, introduce le seguenti novità in merito agli enti certificatori riconosciuti che rilasciano attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa:
- Eliminato il riferimento agli enti riconosciuti dal Ministero degli affari esteri
- Gli enti riconosciuti sono cinque (in precedenza quattro) e precisamente: Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
- Il Ministero dell’Università e della Ricerca individuerà con proprio decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità per il rilascio di certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni.
Per tutte le altre parti il decreto 7 dicembre 2021 è identico al decreto ministeriale 4 giugno 2010 che viene contestualmente abrogato e sostituito.
Di seguito la sintesi degli ulteriori contenuti del DM
Soggetti esclusi
Quanto previsto dal decreto non si applica
- ai figli minori di anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge
- allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Conoscenza della lingua italiana
Per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa
Soggetti che non sono tenuti a svolgere il test
Non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero che
- è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti
- ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
- ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione (D. Lgs. 186/98 art. 4-bis), il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
- ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione
- ha conseguito, presso i CPIA il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado
- frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta
- frequenta in Italia il dottorato
- frequenta in Italia un master universitario
- è entrato in Italia per svolgere una delle seguenti attività
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea
- lettori universitari di scambio o di madre lingua
- traduttori e interpreti
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana
- Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla prefettura territorialmente competente in base al proprio domicilio.
- La richiesta contiene, a pena di inammissibilità
- l’indicazione delle generalità del richiedente
- i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia
- i dati del documento valido per l’espatrio
- l’indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova
- Entro sessanta giorni dalla richiesta, la prefettura convoca lo straniero per Io svolgimento del test indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare
- Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione
- Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con uno degli enti certificatori riconosciuti tra quelli allegati al decreto, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell’interno
- A richiesta dell’interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l’identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche
- Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo
- ln caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, previa presentazione di una nuova istanza
- Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
Ruolo del prefetto
Il prefetto territorialmente competente individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.
Ruolo dei consigli territoriali per l’immigrazione
I consigli territoriali per l’immigrazione, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell’assistenza agli immigrati, nell’ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti
- di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- per la preparazione al test.