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Continuità di servizio, come si valuta per la mobilità 2022?

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concorso tfa sostegno vii cicloCome si calcola il punteggio derivante dalla continuità di servizio nella mobilità volontaria? Ecco i punti assegnati.

i aspetta l’Ordinanza Ministeriale che disciplinerà i trasferimenti del personale scolastico, sia docente che ATA, per il prossimo anno scolastico 2022/23: a breve infatti, il Ministero dovrebbe dare indicazioni e si dovrebbe conoscere la finestra temporale entro cui gli interessati potranno presentare domanda. Si dovrebbe sciogliere anche la questione legata al rinnovo del CCNI 2022/25, la cui ipotesi di testo, firmata solo dal sindacato CISL Scuola, ha creato dissapore tra le altre sigle sindacali. Intanto, chi vuole presentare domanda sta iniziando a pensare a punti, preferenze e a fare i primi calcoli: in molti si chiedono come si valuta il punteggio scaturito dalla continuità di servizio, per cui cerchiamo di fare chiarezza in merito occupandoci di seguito del caso di mobilità volontaria.preparazione concorso docenti classi di concorso

Punteggio per ogni anno di continuità di servizio

Il personale interessato e che possiede i requisiti richiesti, ha le abilitazioni necessarie ed è libero dai vincoli ancora esistenti, può partecipare a diversi movimenti: trasferimenti, passaggio di ruolo e cattedra. Il punteggio derivante dalla continuità di servizio si calcola per tutti questi movimenti in base alla Tabella A- sezione A1, punto C e – e Tabella B –sezione B1, punto C (per entrambe si aspetta la conferma nel prossimo CCNI). Nel dettaglio, per il servizio svolto senza soluzione di continuità nella scuola di titolarità si applicano:

  • 6 punti per i primi tre anni svolti
  • 2 punti per ogni ulteriore anno entro il quinquennio
  • 3 punti oltre il quinquennio.

Ad esempio un docente che ha svolto 8 anni di servizio nella scuola di titolarità senza interruzioni avrà un punteggio pari a 19 punti: 2.p x 5 anni a cui si sommano 3p. x 3 anni.

Se si è svolto servizio nelle piccole isole, questo punteggio si raddoppia.

Circostanze necessarie per la valutazione

Nel caso della mobilità volontaria, ci sono delle condizioni necessarie per valutare il punteggio dato dalla continuità di servizio:

  • Si deve aver svolto in maniera continuativa il servizio nella stessa scuola di titolarità, nella stessa tipologia di posto (comune e sostegno) e nella stessa classe di concorso (per la scuola secondaria di I e II grado)
  • Occorre svolgere il servizio sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale)
  • Si attribuisce il punteggio dopo tre anni e non si valuta l’anno in corso: i docenti che ne possono usufruire devono essere titolari nella stessa scuola almeno a partire dal 2018/19.

In caso di domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, la continuità di servizio si interrompe, pur restando il docente titolare nella scuola di provenienza.

da scuolainforma

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