da OrizzonteScuola Di Guida alla richiesta del part time, lavoro a tempo parziale per i docenti già assunti in ruolo. Quest’anno il Ministero non ha ancora fornito indicazioni, per cui al momento rimane valida la data del 15 marzo. Se ci saranno modifiche, avremo cura di aggiornare la guida.
Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato)
- docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
- personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
- personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
- personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ( subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)
Bisogna prestare particolare attenzione agli artt. 7, 8 e 9 dell’O.M. n. 446 del 22.07.97
art. 7 Non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.
Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale. In ogni caso dovrà essere garantita l’unicità dell’insegnante, nonché l’unitarietà degli ambiti nell’intervento formativo.
Gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
Per i docenti di secondaria di primo e secondo grado , titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell’attività didattica.
Nella secondaria di II grado deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
I docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
Personale educativo
Il rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali in modo tale da non escludere alcuna delle incombenze spettanti e di almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori. L’articolazione delle prestazioni per determinati periodi dell’anno è autorizzata in relazione alla progettazione educativa.
Personale ATA
Il part time si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane. L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La scadenza è fissata al 15 marzo. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del 13/02/1998. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola.
La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente. Alcuni USR e Ambiti territoriali stanno provvedendo in questi giorni alla pubblicazione delle relative domande.
Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre.
Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.
- personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre . In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo . La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale
- personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale