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Elezioni RSU: chiarimenti sulle procedure di rinnovo [Circolare ARAN]

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rinnovo rsu scuola 2022L’ARAN con una propria circolare ha fornito chiarimenti riguardo le procedure relative al rinnovo delle RSU, le cui elezioni sono previste per il 5, 6 e 7 aprile 2022.

 

 

PREMESSA
Con il Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2021 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’A.Ra.N. la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 7 dicembre 2021 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

 

Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.aranagenzia.it, della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie Amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni Elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all’A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito www.aranagenzia.it.Preparazione concorso dirigente scolastico_scuola pubblica

 

All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Si fa, infine, presente che nel proseguo della presente nota con il termine “Amministrazione” sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche, comunque denominate, nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego” è semplificata in “comparti”.

B. CHIARIMENTI
Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i..

§ 1. Protocollo del 7 dicembre 2021
Il citato Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti – tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 7 dicembre 2021 contiene il calendario delle elezioni.

 

 

§ 2. Tempistica delle procedure elettorali
Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le Amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell’annuncio deve essere affissa all’albo di ciascuna Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale.

I giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (5 aprile 2022) è utilizzato per l’insediamento del seggio elettorale – o dei seggi qualora le Commissioni Elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU – nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni Elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell’ultimo giorno di votazione (7 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione all’albo dell’Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull’intranet aziendale.

Il giorno 8 aprile 2022 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le Amministrazioni in indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 8 aprile 2022: conseguentemente, nella singola Amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

 

 

A prescindere dalla data di costituzione, tutte le RSU delle Amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo devono essere rielette.

§ 3. Sede di elezione della RSU
È prevista l’elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università.

In tali enti l’elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione e dal MAECI, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta

 

E’ possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l’individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche hanno definito con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto entro l’11 gennaio 2022.

In merito si rinvia alla circolare A.Ra.N. n.1 del 2021 (nota prot. 8535 del 10 dicembre 2021). Corso di Perfezionamento in La nuova didattica per le lingue la metodologia

§ 4. Presentazione delle liste elettorali

 

Possono presentare le liste elettorali:
1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:

a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;

b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni

 

2. devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’A.Ra.N., che rilascia un  attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista, possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all’A.Ra.N., che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l’acquisizione dei dati elettorali consentendo all’A.Ra.N. di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l’Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.

 

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La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l’individuazione dell’esatta denominazione della lista da inserire nell’applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all’accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all’Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

L’A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l’A.Ra.N., anziché direttamente alle Commissioni Elettorali. Si ricorda che in questo caso l’O.S. dovrà depositare l’attestato rilasciato dall’A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

§ 5. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
Non possono presentare le liste elettorali:

  1.  le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
  2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l’organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l’esatta denominazione di quest’ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;
  3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
  4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
  5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

 

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È compito della Commissione Elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 6. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell’art. 3 dell’ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall’CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo (possibilità di candidarsi):

  1. a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
  2. in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
  3. nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

 

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I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa Amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l’elettorato attivo presso l’Amministrazione (o la sede) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l’elettorato passivo nell’Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell’intera RSU.

Conseguentemente le parti, al fine di contemperare l’esigenza della stabilità della RSU con il diritto all’elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l’Amministrazione di provenienza.

Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 31 gennaio 2022 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell’Amministrazione di provenienza e che quest’ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall’A.Ra.N..

 

L’eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in senso stretto. Peraltro, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

  • i presentatori della lista;
  • i membri della Commissione Elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
  • i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
  • i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
  • i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’Amministrazione di provenienza.

 

 

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia, sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

 

 

da obiettivoscuola

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