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Punteggio mobilità docenti 2022, come si valuta?

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In vista dei prossimi trasferimenti, un breve riepilogo sulla valutazione del punteggio per la mobilità territoriale e professionale.

A breve dovrebbero avere inizio le procedure con cui il personale scolastico a tempo indeterminato potrà presentare domanda di trasferimento: si è definito infatti il testo del CCNI che regolerà la mobilità 2022 per il prossimo triennio 2022-2025, anche se solo la CISL Scuola, al momento, ha firmato. Questione delicata e determinante è il calcolo del punteggio, in base a cui i docenti vedranno soddisfatte o meno le proprie istanze: di seguito ricapitoliamo come valutare i punti spettanti.

Tabella A e Tabella B valutano il punteggio da attribuire

L’allegato 2 del CCNI indica gli elementi sui quale è possibile valutare il punteggio relativo alla mobilità del personale docente per il prossimo triennio 2022-25. Questa sezione, infatti, contiene le tabelle di valutazione dei titoli, la Tabella A e la Tabella B così suddivise:

  • Tabella A è relativa alla mobilità territoriale, cioè ai trasferimenti a domanda e d’ufficio. Si compone di tre sezioni: A1) anzianità di servizio; A2) esigenze di famiglia; A3) titoli generali
  • Tabella B, relativa alla mobilità professionale, cioè ai passaggi di cattedra e di ruolo, comprende due sezioni: B1) anzianità di servizio, B2) titoli generali.

Come si vede, per determinare il punteggio spettante per i passaggi di cattedra e di ruolo non si tengono in considerazione le esigenze di famiglia. Inoltre, le due tabelle valutano con punti diversi alcune voci, che di seguito evidenziamo.

Valutazione dell’anzianità di servizio

In primo luogo, occorre ricordare che, per essere valido, un anno di servizio deve svolgersi in non meno di 180 giorni o dal primo di febbraio fino alla fine delle attività didattiche/educative senza interruzioni.

Per valutare il punteggio relativo all’anzianità di servizio si opera nel modo seguente:Corso di Perfezionamento in La nuova didattica per le lingue la metodologia

  • Mobilità territoriale: 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo nel caso di domanda volontaria. Se si tratta di un trasferimento d’ufficio, invece, si calcolano 3 punti per i quattro anni, 2 punti per ogni annualità successiva al quarto anno.
  • Mobilità professionale: 6 punti per ogni anno di servizio prestato pre-ruolo.

Esigenze di famiglia

Come detto, il punteggio per le esigenze di famiglia si calcola solo per la mobilità territoriale. Questi sono i punti spettanti:

  • Ricongiungimento al coniuge, o genitori o figli: punti 6
  • Figli di età inferiore ai 6 anni: 4 punti per ciascun figlio
  • Figli dai 6 anni ai 18 anni, o maggiorenni ma inabili al lavoro: punti 3
  • Cura e assistenza a figli minorati fisici, psichici o sensoriali, o al coniuge o genitore totalmente  e permanentemente inabili al lavoro, residenti nello stesso comune richiesto: punti 6.

Tali esigenze devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di trasferimento.

Valutazione dei titoli

La mobilità territoriale e quella professionale prevedono l’attribuzione di un punteggio a volte differente relativamente alla valutazione dei titoli, che si devono in entrambi casi possedere entro il termine di presentazione della domanda. Ecco in dettaglio:

  • Superamento concorso pubblico ordinario: 12 punti per entrambe le procedure. In caso di passaggio di ruolo e cattedra è possibile valutare ulteriori 6 punti per ogni altro concorso pubblico per esami e titoli superato per l’accesso a ruoli di livello pari o superiore rispetto a quello in cui il richiedente appartiene.
  • Diploma di laurea almeno quadriennale, laurea magistrale, diploma accademico di II livello, conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza: 5 punti per la mobilità territoriale, 6 punti per quella professionale
  • Dottorato di ricerca: 5 punti per i trasferimenti territoriali, 6 punti per i passaggi di ruolo o cattedra. Si valuta un solo titolo.

Inoltre, per la mobilità professionale si valuta l’eventuale punteggio scaturito anche dai Crediti professionali: si calcolano 3 punti per ogni anno di servizio (non inferiore ai 180 giorni) svolto in utilizzazione nello stesso posto o c.d.c. per cui si presenta domanda di passaggio.

Infine, occorre sottolineare un ulteriore differenza nell’assegnazione del punteggio tra le due mobilità: per i trasferimenti territoriali si valutano al massimo 10 punti relativamente ai titoli posseduti. Non vi è alcun limite, invece, nel caso della mobilità professionale.

da scuolainforma

Laurea Triennale - Scienze delle attività motorie e sportive L22

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