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UIL Scuola – GPS: riaprire velocemente le procedure di aggiornamento. permangono fortissime criticità sulle modalità di assegnazione delle supplenze e sugli effetti sanzionatori.

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Preparazione concorso dirigente scolastico_scuola pubblicaIncontri al Ministero 28 gennaio 2022 / Aggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto e nuovo regolamento per le supplenze.  Il testo contiene ancora il rinvio dell’aggiornamento all’a.s. 2023/24

Venerdì 28 gennaio 2022 è proseguito il confronto tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero dell’Istruzione, con oggetto l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di II e III fascia e il relativo regolamento per le supplenze. Per la UIL Scuola hanno partecipato Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo.
Il nuovo regolamento prevede, in sintesi:

  1. Eliminazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di II fascia della scuola dell’infanzia e della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze della Formazione Primaria;
  2. Conferma della procedura online per il conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie ad Esaurimento e da quelle Provinciali;
  3. Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce delle supplenze e agli abbandoni del servizio;
  4. Nella scuola di I e II grado ripristino della possibilità per il supplente di partecipare all’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio;
  5. Alcune precisazioni sui tempi di assegnazione delle supplenze da graduatoria di istituto.

Sulla questione riapertura delle graduatorie: il testo contiene ancora il rinvio della loro costituzione all’a.s. 23/24.
Su quest’ultimo punto la UIL scuola ha ribadito ulteriormente la propria posizione: bisogna lavorare affinché l’aggiornamento si preveda già per l’a.s. 2022/23 che potrebbe anche essere effettuata con graduatorie aggiuntive, con le vecchie norme in attesa dell’approvazione del regolamento da attuare nell’anno scolastico successivo.
Per la UIL scuola restano comunque altri punti non condivisibili e per i quali è necessario porre rimedio in attuazione del Regolamento.

 

La procedura informatizzata: Su questo aspetto, visto quanto accaduto nei due anni precedenti, la UIL Scuola ha ribadito la netta contrarietà a tutto l’impianto della procedura informatizzata, alla luce anche degli esiti catastrofici che tale procedura ha causato ai docenti soprattutto in questo anno scolastico. Per tale motivo la Uil scuola ha ribadito:
  • la necessità che la procedura online non sia effettuata in un’unica fase nazionale ma in più fasi: alla prima fase di assegnazione delle supplenze con la piattaforma nazionale dovrà seguire una o più fasi di verifica per apportare le dovute modificazioni a carico degli Uffici scolastici prima che gli incarichi risultino definitivi.
  • la richiesta specifica di prevedere una sessione di incontri per definire un regolamento apposito che descriva in modo chiaro e puntuale tutte le fasi della procedura affinché non si ripetano i macroscopici errori degli ultimi due anni.

Seconda fascia GPS di sostegno docenti con almeno 3 anni di servizio: il regolamento prevede che ai fini del requisito i 3 anni di servizio devono essere conseguiti entro l’anno scolastico precedente rispetto alla presentazione delle istanze.
Per la UIL, invece, il requisito deve essere riconosciuto una volta che sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la data di presentazione delle domande. Questo è coerente, per la UIL, con quanto avviene per la valutazione del servizio e dei titoli che appunto valgono fino alla data di scadenza delle istanze. Per tale motivo la UIL scuola ritiene che la maturazione del terzo anno possa avvenire anche nell’anno di costituzione delle graduatorie purché i 180 giorni di servizio siano stati svolti entro il termine di presentazione delle domande.

Pubblicazione delle disponibilità: Nel regolamento non sono previsti i tempi di pubblicazione delle disponibilità prima di attivare la procedura di inoltro delle domande.
Per la UIL è invece necessario che le disponibilità siano conosciute ai docenti prima di attivare la procedura della presentazione delle domande. Non è infatti possibile che si presenti una domanda al buio o pagare le inefficienze dell’Ufficio scolastico che tarda a rendere visibili i posti disponibili.
Tale aspetto è di fondamentale importanza e la UIL Scuola ha insistito affinché ciò si inserisca nel decreto di attuazione del regolamento data l’importanza della questione, anche al fine di evitare contenziosi che su questo aspetto sono stati numerosi nel corso di questo anno scolastico.

 

Sanzioni: Restano per la UIL Scuola forti criticità rispetto a tutto il quadro delle sanzioni previste dal Regolamento in merito alla mancata presentazione della domanda o all’abbandono del servizio.
Forte dissenso della UIL Scuola permane:

  • sulla sanzione, come è accaduto nella precedente procedura, prevista per chi non esprime tutte le preferenze all’interno della domanda online. Il docente, infatti, risulterà rinunciatario sulle sedi non espresse e la sanzione verrà applicata per tutte le graduatorie e insegnamenti cui ha titolo il docente. Lo stesso accade se si rinuncia all’incarico assegnato.
  • sulla sanzione prevista nel caso di rinuncia ad una supplenza: si applicherebbe anche a tutte le tipologie di posto e graduatorie dello stesso grado di istruzione. Es. chi rinuncia ad una nomina da posto comune/classe di concorso viene cancellato per l’anno in corso anche dal posto di sostegno dello stesso grado e viceversa.
  • sulla sanzione prevista se il docente abbandona una supplenza: a differenza del passato la cancellazione dalle graduatorie si applicherebbe per un intero triennio e non solo per l’anno scolastico di riferimento.Laurea Triennale - Scienze delle attività motorie e sportive L22

Il tutto ci appare come fortemente punitivo. La UIL scuola su questi aspetti ha chiesto la modifica e reiterato anche la richiesta di prevedere comunque la possibilità al docente di giustificare un’eventuale rinuncia o abbandono dell’incarico come era previsto nel regolamento precedente.

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