Si è conclusa la riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la mobilità (2022-25).
Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, quattro sindacati (Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals) su cinque non firmano. Solo la Cisl Scuola firmerà il rinnovo contrattuale.
Secondo i calcoli di Viale Trastevere, a settembre 2022 ci sarebbero almeno 100mila docenti potenzialmente autorizzati a cambiare istituto (34.000 per l’anno scolastico 2019-20, 19.995 per il 2020/21, oltre 45mila per il 2021/22).
Così Maddalena Gissi, segretaria della Cisl Scuola, unica firmataria del contratto: “Noi pensiamo alle persone e non trascuriamo il diritto allo studio degli studenti che devono avere un’insegnante su cui contare. Il contratto deve interpretare i bisogni dei lavoratori e trovare nelle pieghe della norma le soluzioni… “il cacciavite” e io aggiungo, la caparbietà”
Queste le modifiche previste alla bozza di contratto:
Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno.
Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale
Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.
Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento interprovinciale
Secondo quanto risulta ad Orizzonte Scuola il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale.
Cosa non piace ai sindacati
a) il CCNI mobilità ha vigenza triennale e si riferisce ad una materia demandata dal contratto collettivo nazionale: occorre pertanto prevedere la sua riscrittura per i successivi anni 2023-24 e 2024-25 nel caso venga sottoscritto il nuovo CCNL del triennio 2019/2021. Tutto ciò va espressamente indicato nell’art.1 e comunque il CCNI non può inserire norme in dissenso da quelle del CCNL.
b) il linguaggio da utilizzare è di natura pattizia e non deve riproporre con continuità i riferimenti di legge, assumendoli come fonti regolatrici. Le precisazioni che l’Amministrazione ritiene di apporre rispetto alla fattispecie a cui ci si riferisce troveranno sede nell’ordinanza ministeriale. Per ogni altro aspetto le clausole sottoscritte saranno frutto delle elaborazioni pattuite e devono risultare chiare, leggibili da tutti e non assomigliare ad un DPCM.
c) l’attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per altri invece permarrebbe anche per gli anni scolastici successivi.
Permane inoltre l’anomalia dell’estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che presentano e ottengono una qualsiasi sede che abbiano richiesto: la sottoscrizione di un CCNI così definito rende implicito che le parti accettano i vincoli di legge, perfino laddove non è espressamente prevista l’inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione peggiorativa anziché acquisitiva di elementi migliorativi.
d) fortemente discriminatoria è l’imposizione del vincolo di permanenza ai DSGA neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale, per i quali si chiede di avviare un confronto sulle possibili attenuazioni
IN AGGIORNAMENTO
da orizzontescuola