É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto dipartimentale 23 del 5/1/2022 con cui vengono apportate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni BIS), le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura concorsuale
GRADUATORIE COMPOSTE SOLO DAI VINCITORI
L’art. 7 del Decreto prevede che:
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale così come determinati dall’Allegato 1 disponibile qui.
Questo significa che solo coloro che rientreranno nei limiti dei posti messi a bando (c.d. vincitori) saranno inseriti nella graduatoria di merito e, conseguentemente, avranno diritto all’immissione in ruolo.
Le immissioni in ruolo verranno infatti disposte solo nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto e, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, potranno essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria.
Ciò sempreché le disposizioni attualmente vigenti non vengano modificate successivamente. Per esempio un’analoga disposizione era stata prevista dal bando del concorso straordinario 2020 ma, con il Decreto Sostegno n. 73/2021, è stata disposta l’integrazione delle graduatorie di merito con tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali (c.d. idonei).
IDONEI
Sono idonei coloro che, pur avendo superato tutte le prove con il punteggio minimo richiesto, non rientrano nel limite del contingente delle immissioni in ruolo.
Come dispone l’art. 7 comma 7 del bando, il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, conferisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.
Quest’ultima viene conseguita all’atto del superamento delle prove concorsuali ed è quindi indipendente dalla eventuale successiva immissione in ruolo. Inoltre l’abilitazione sarà spendibile in qualsiasi provincia indipendentemente dalla Regione in cui il candidato ha partecipato e superato le prove concorsuali.
L’Allegato C contiene la tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado.
Va sottolineato che il conseguimento dell’abilitazione riguarda solo chi partecipa per posto comune. Infatti, la procedura per posto di sostegno è già riservata ai docenti specializzati su sostegno, i quali evidentemente non potranno conseguire una nuova “specializzazione” su sostegno né ovviamente sarà possibile conseguire l’abilitazione su materia se si partecipa per posto di sostegno.
Il termine “abilitazione” infatti si riferisce esclusivamente all’abilitazione su materia mentre il corrispondente titolo per il sostegno è il titolo di specializzazione, titolo che deve essere già posseduto per poter partecipare alle procedure concorsuali.
PUNTEGGIO NELLE GPS
Le tabelle titoli delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) prevedono l’attribuzione di punti 3 per il
Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per la specifica classe di concorso o per lo specifico posto.
Pertanto, il superamento di tutte le prove concorsuali di un concorso ordinario per titoli ed esami, sia che si rientri nei posti messi a bando (c.d. vincitori) sia che non vi si rientri (c.d. idonei), dà diritto all’attribuzione di punti 3 nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il punteggio è attribuito solamente per la classe di concorso\tipologia di posto relativa al concorso superato. Per ciascun concorso superato sono attribuiti 3 punti.
da obiettivoscuola