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Supplenze: destinatari della proposta di supplenza devono aver previamente adempiuto all’obbligo vaccinale

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rinnovo rsu scuola 2022L’art. 2 del Decreto Legge 172 / 2021, a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del:

  • sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie)
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l’infanzia
  • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
  • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

SUPPLENZE
Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze, la nota n. 1889 del 7 Dicembre 2021 precisa che:

L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”.

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Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro”.

Pertanto, a partire dal 15 dicembre 2021 il conferimento delle supplenze potrà avvenire esclusivamente nei confronti di soggetti che abbiano già adempiuto all’obbligo vaccinale. Non sarà invece più sufficiente possedere\esibire il green pass base (derivante anche da tampone).

Di seguito si riporta anche il contenuto della FAQ elaborata dalla CISL Scuola

A partire dal 15 dicembre 2021, il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce un prerequisito per il conferimento di contratti di supplenza? Oppure si ritiene che al momento dell’individuazione del personale a tempo determinato debbano essere attivate le ordinarie procedure previste dal DL 176/2021? Nel caso di supplenza di lunghezza inferiore a quella relativa alla tempistica per la verifica dell’obbligo vaccinale (potenzialmente 20 giorni), la procedura viene nuovamente attivata alla successiva individuazione?

R. La nota 1889/2021 specifica: “Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. […]

Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro. “

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