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TFA sostegno VII ciclo: i requisiti di accesso per infanzia primaria e secondaria

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open day scienze della mediazione linguistica ssml romaTFA sostegno VII ciclo: è in corso la comunicazione, da parte degli Atenei interessati, della disponibilità di posti per l’anno accademico 2021/22. Il monitoraggio si concluderà il 24 gennaio. Il Ministero ha chiesto alle Università di indicare il massimo del potenziale formativo, sia per garantire il percorso ai soprannumerari sia per organizzare corsi che rispondano alle esigenze del territorio

La nota del Ministero

Requisiti di accesso al TFA VII CICLO SOSTEGNO

I requisiti di partecipazione sono indicati nel DM n. 92/2019 che ha impartito “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”. 

L’articolo 3 del suddetto DM 92/2019 dispone che, per partecipare alla selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione su sostegno, gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati.

Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  2. diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):Corso di Perfezionamento in La nuova didattica per le lingue la metodologia

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure 
  2. laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche)

Insegnanti tecnico-pratici:

  1. abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  2. laurea anche triennale (oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno)

I requisiti di cui al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

Sono, infine, ammessi con riserva tutti coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione alla specifica procedura di selezione.

N.B. La nota del 13 agosto 2020 (ATTENZIONE non richiamata nel Dm n. 755 del 6 luglio 2021 per il VI ciclo, ma presa in considerazione dagli Atenei) integra così i requisiti di accesso

  • I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
  • Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio

Ammessi ai percorsi di specializzazione in soprannumero

L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019 dispone che sono ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione, quindi senza effettuare la selezione per l’accesso, i soggetti che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti allo stesso (percorso);
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito (avendo superato le prove), ma non in posizione utile (cioè che non sono rientrati nei posti messi a bando).

Laurea + tre anni di servizio non è più requisito di accesso, era un requisito transitorio per l’a.a. 2018/19

Chi accede direttamente alla prova scritta

Ci sono alcune categorie di docenti che accedono direttamente alla prova scritta Leggi tutto

N.B. La laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.

La laurea permette l’accesso ai percorsi di scuola secondaria di I e II grado.

Eventuali consulenze vanno richieste a lallaorizzonte@orizzontescuola.it

I posti

Saranno resi noti successivamente, insieme al calendario delle prove.

Le prove

Le prove di accesso al TFA sostegno prevedono

  • test preliminare: accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessI.

Il test preselettivo sarà composto da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta. Di questi, almeno 20 sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Articolazione del corso

Per quanti supereranno le prove per accedere al corso universitario, il corso ha durata annuale e rilascia il diploma di specializzazione per le attività di sostegno.Si tratta di un corso della durata minima di almeno 8 mesi che prevede l’acquisizione di 60 CFU.

da orizzontescuola

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