Con la nota n. del 28 Dicembre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni sulla proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter del D.L. 73/2021 (c.d. contratti covid), i cui contratti sono in scadenza il 30 dicembre 2021.
La nota afferma che la proroga riguarda tutti i contratti a tempo determinato, riferiti sia al personale docente che al personale ATA e che, in una prima fase, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022 (data indicata al momento dal MI in coerenza con il termine fissato dal Governo sullo stato di emergenza).
La UIL Scuola, in merito ai quesiti che continuano a pervenire in ordine all’applicazione della disposizione in esame, ha fornito dei chiarimenti.
Nello specifico, la citata disposizione va, ad avviso del sindacato, applicata nel senso che tutti i contratti in essere vanno prorogati, indifferentemente per docenti e ATA, con l’unico limite delle risorse finanziarie disponibili. Al momento, la proroga, va disposta sino al 31 marzo, con decorrenza 31 dicembre 2021, per poi essere ulteriormente prorogata sino al termine delle lezioni.
Per quanto sopra, trattandosi, peraltro, di misura disposta per contenere l’emergenza epidemiologica in atto, non riteniamo possa esercitarsi da parte del Dirigente Scolastico un potere discrezionale di scelta (facere/non facere), visto il prevalente interesse pubblico della tutela della salute, sia dei dipendenti che degli studenti frequentanti la scuola, che il Parlamento ha inteso tutelare. I destinatari della disposizione risultano esattamente individuati nei titolari dei contratti di lavoro scaduti. In senso conforme si è espresso lo stesso Ministro Bianchi nel corso dell’incontro tenuto in data odierna con le Organizzazioni Sindacali. Si rimane a disposizione per tutelare, anche con iniziative di contenzioso, i diritti del personale scolastico eventualmente messi in discussione.