Legge di bilancio 2022 e novità per le persone con disabilità
Agenzia Iura del 30/12/2021
La Camera dei deputati, dopo il voto di fiducia, ha dunque approvato la legge di bilancio per il 2022. Nel testo definitivamente licenziato da Montecitorio, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono presenti alcune disposizioni relative alle persone con disabilità e le loro famiglie. Le riassumiamo di seguito:
– Detrazione delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
– Anziani non autosufficienti e LEPS;
– Offerta turistica e disabilità;
– Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
– Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità;
– Trasporto scolastico degli alunni con disabilità;
– Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;
– Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità;
– Incentivi alle federazioni sportive;
– Contributi ad associazioni e organizzazioni.
Detrazione delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Negli ultimi anni sono state varate diverse misure per incentivare la riqualificazione abitativa e al contempo rilanciare il settore edilizio. Tuttavia detrazioni e bonus (110%, bonus facciate ecc.) solo in modo molto marginale hanno interessato l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni e nelle parti comuni dei condomini. La lacuna è parzialmente compensata nella legge di bilancio appena approvata.
Viene introdotta infatti, pur temporaneamente, la possibilità di detrarre le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Non quindi quelli di nuova realizzazione.
La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Ad esempio, se la spesa sostenuta è di 20.000 euro, la detrazione totale è di 15.000 euro e la quota annuale è di 3.000 euro. Ovviamente la detrazione arriva fino alla compensazione dell’imposta dovuta all’erario (Irpef). Se in uno dei 5 anni l’imposta fosse di 2.000 euro, anche la detrazione arriva solo a 2.000 euro (se ne perdono 1.000).
Sono situazioni che vanno valutate, in particolare da parte degli incapienti (chi ha IRPEF molto bassa o pari a zero). Infatti la legge di bilancio, anche per questa nuova detrazione, ammette la possibilità alternativa della cessione del credito cioè la possibilità di cedere, seguendo una specifica procedura, il credito di imposta relativo al bonus ad una banca o direttamente ai fornitori di lavori, come già avviene con il bonus 110%.
Viene anche posto un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75% che varia a seconda della tipologia dell’abitazione. Ne riportiamo la distinzione (letterale):
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Dalla lettura di questa distinzione sembra che il Legislatore abbia voluto incentivare maggiormente gli interventi nelle parti comuni dei condomini rispetto a quelli nelle singole unità abitative. Rimangono comunque dei seri coni d’ombra interpretativi che saranno verosimilmente chiariti con specifica circolare; ad esempio quale sia la soglia per gli interventi all’interno della singola unità immobiliare sita in un condominio di 12 appartamenti e sostenuta dal solo residente proprietario. Da una analisi letterale la cifra sarebbe di 30.000 euro, mentre sarebbe di 50.000 euro se gli stessi interventi fossero effettuati in una casa singola o in una villetta a schiera.
Fra le spese ammissibili ci sono anche quelle per gli interventi di automazione degli impianti negli edifici e nelle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, o per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Tutti gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). Attenzione, quindi, solo a titolo di esempio, al rispetto delle caratteristiche tecniche e prestazionali di ascensori e piattaforme elevatrici.
Anziani non autosufficienti e LEPS
Un’articolata serie di commi della legge di bilancio è dedicata al tema degli anziani non autosufficienti e, in maniera più limitata, alla realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per altri ambiti del sociale (disabilità).
Uno dei motivi fondanti di questo intervento normativa risiede ancora una volta nel PNRR. Il PNRR italiano approvato dalla UE, infatti, oltre alla riforma indicata come “legge quadro sulla disabilità”, include nella stessa Missione la riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti. I commi approvati nella legge di bilancio, negli intenti del Legislatore, vanno in questa direzione con un’esposizione tutt’altro che semplice incrociandosi le nuove disposizioni con altri provvedimenti già in essere ancorché marginalmente attuati: disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (d. lgs. 15 settembre 2017, n. 147, artt. 21 e seguenti); definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Dpcm 12 gennaio 2017); piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.
Il comma introduttivo (159) rappresenta l’occasione per riformulare e puntualizzare una definizione generale: “I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i princìpi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.”
I LEPS devono essere realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) che costituiscono, a detta del Legislatore, la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando l’integrazione gli altri servizi (soprattutto sanitari) già prevista. La loro azione sarà orientata da successive linee guida e supportata garantendo le risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
Vengono indicati nel dettaglio i servizi socio-assistenziali “volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane”. Saranno erogati dagli ATS afferendo alle seguenti aree che riportiamo testualmente:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore (…);
c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio, e l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti.”
Per queste specifiche finalità il Fondo per le non autosufficienze viene integrato con 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023, 250 milioni per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
L’offerta di questi servizi potrà essere integrata da contributi, diversi dall’indennità di accompagnamento, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza.
Tali contributi però potranno essere utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di regolare rapporto di lavoro o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.
Vengono previsti incentivi e supporti anche per la formazione del personale (retribuito) addetto al lavoro di cura (esclusi quindi i caregiver familiari).
Ma quale organizzazione prefigura la riforma? La presa in carico (o meglio l’accesso ai servizi sia sociali che sociosanitari) delle persone non autosufficienti dovrà avvenire attraverso i PUA, i Punti Unici di Accesso garantiti dalle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale e degli ATS. I PUA avranno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità».
Presso i PUA dovranno operare équipe integrate fra Servizio sanitario nazionale e ATS. Tali équipe assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM). Le UVM avranno il compito di valutare la capacità bio-psico-sociale dell’individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base di queste valutazioni, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza o di chi lo rappresenta, dovrà essere definito il progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno, le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali nella presa in carico della persona, nonché l’apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione.
Con successivi decreti saranno determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell’ambito degli stanziamenti vigenti.
Oltre agli interventi sugli anziani non autosufficienti la legge di bilancio prefigura una progressiva definizione – “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente” – dei LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza (povertà, minori, disabilità ecc.).
Nel frattempo in sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell’ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 già approvato nel luglio scorso dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell’allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.
Per il finanziamento di questi ultimi LEPS vengono impiegate le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.
Offerta turistica e disabilità
La legge di bilancio istituisce presso il Ministero del turismo un nuovo fondo rivolto a “sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica stessa” e destinato “alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità”. Dotazione: 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il testo non lascia trasparire quale sia la visione e lo spirito, né tanto meno la destinazione.
Un successivo decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, adotterà le disposizioni di attuazione.
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità
Nella variegata normativa italiana esistono due Fondi che hanno una denominazione simile, ma finalità e dotazioni differenti. Il “Fondo nazionale per la non autosufficienza” è stato istituito nel 2006 con legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264). Il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” è stato invece istituito dall’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La legge di bilancio cambia denominazione al secondo: “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità”. Inoltre lo toglie dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e lo attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Fondo dovrebbe essere impiegato per dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità (Ministero delle disabilità). Viene anche incrementato di 50 milioni l’anno fino al 2026. Dal 2023 conterà quindi su 350 milioni.
Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità
La legge di bilancio istituisce un nuovo fondo destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Dotazione: 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Di questi, con due specifici decreti emanati entro il 30 giugno di ciascun anno, 70 milioni verranno ripartiti in favore degli enti territoriali e 30 milioni a favore dei comuni.
Trasporto scolastico degli alunni con disabilità
Nella legge di bilancio si compie un passo nella direzione di garantire i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti con disabilitò che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Il comma 174 del primo articolo incrementa, per queste finalità, il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023 e 80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 120 milioni a decorrere dall’anno 2027.
Un decreto specifico, a regime emanato ogni anno, oltre a ripartire le quote (regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna), dovrà disciplinare gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti con disabilità trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull’uso delle risorse stesse.
Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico
Viene aumentato, purtroppo solo per il 2022, il Fondo per l’autismo previsto a suo tempo dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 401). Dotazione: 27 milioni per l’anno in corso. Viene anche finalizzata la destinazione: favorire, nel limite di spesa previsto, “iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico”.
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità
Un ennesimo Fondo è stato istituito dall’articolo 34 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). è denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. Questo è incardinato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato a finanziare specifici progetti su due ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.
Era prevista una dotazione, per il 2021, di 100 milioni di euro. La legge di bilancio aggiunge 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al contempo aggiunge anche un nuovo ambito su cui sono ammissibili i progetti: “b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico”.
Incentivi alle federazioni sportive
Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o tramite componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei “soggetti con disabilità” [così nel testo, NdR].
Contributi ad associazioni e organizzazioni
La legge di bilancio per il 2022 conta molti finanziamenti e contributi per iniziative, ricorrenze, organizzazioni e associazioni di vari ambiti. Anche quello della disabilità non fa eccezione.
All’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Alla FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap è riconosciuto per il 2022 un contributo di 250.000 euro che si aggiungono ai 400.000 già previsti per lo stesso anno dalla precedente legge di bilancio. 650.000 euro per il 2023.
L’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS) potrà contare nel 2022 su 500.000 euro al fine di contribuire alla piena realizzazione dei princìpi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilità.
A Special Olympics per favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 anche a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).
Ed infine 200.000 euro per il 2022 alla Biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» di Treviso che negli intenti del Legislatore dovrebbe favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono “affetti da disturbi della vista”.
(Carlo Giacobini, Direttore generale di Iura)
Approfondimenti
La legge di bilancio è ora in attesa di pubblicazione. Il testo provvisorio approvato è disponibile sul sito della Camera dei deputati (A.C. 3424).